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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale
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Quando si può escludere una sigla da una trattativa sindacale aziendale

L'Ordinanza del 30 dicembre 2021 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

Con la recentissima ordinanza in commento la Sezione Lavoro del Tribunale di Padova si è pronunciata sul ricorso ex art. 28 L. 300/70  proposto dalla FIOM CGIL, la quale lamentava la condotta antisindacale dell’azienda, per averla esclusa dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato, firmato da una sola organizzazione sindacale (Fim Cisl), pur a fronte di due richieste di incontro, e da una successiva assemblea sindacale volta alla presentazione dell’esito delle trattative sul cennato premio.

Si costituiva la società, la quale assumeva di aver respinto le richieste di incontro formulate da Fiom Cgil, non firmataria del precedente accordo sul premio, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa unitaria, alla presenza anche dell’altra organizzazione, in quanto c’era una situazione di conflitto tra le oo.ss. che portava Fim CISL a rifiutare la trattativa congiunta, sia per l’impossibilità di svolgere una trattativa su due tavoli separati, ritenendo tale modalità negoziale del tutto inappropriata e “non utile stante le dimensioni e la realtà aziendale”.  

Il Tribunale di Padova riteneva legittima la scelta della società di rifiutare lo svolgimento di una trattativa unitaria, a fronte della chiara e netta opposizione da parte della Fim Cisl, sigla peraltro maggiormente rappresentativa in azienda; tale rifiuto, secondo il Tribunale, non integrava alcuna condotta antisindacale, non potendo il datore di lavoro intervenire nelle dinamiche intersindacali, essendo la mancata partecipazione della FIOM “riconducibile esclusivamente ad una situazione di conflitto interno alle organizzazioni sindacali, in alcun modo addebitabile al datore di lavoro convenuto, in capo al quale non è perciò configurabile alcun comportamento lesivo della libertà e della attività sindacale, tutelate dall’art. 28 dello statuto dei lavoratori”.

Sosteneva inoltre il Tribunale che, nel caso specifico, alla stregua delle disposizioni del CCNL applicato dalla convenuta, legittimamente quest’ultima poteva rifiutarsi di incontrare la FIOM, anche per non aver la sigla partecipato alle trattative precedenti.

Il Tribunale infine prendeva posizione sul requisito della “attualità” della condotta antisindacale, osservando che non fosse ammissibile una condanna in futuro, mentre per il passato, una volta intervenuto il rinnovo del contratto aziendale, risultava venuto meno l’interesse dell’organizzazione sindacale ricorrente, posto che il procedimento ex art. 28 “tende all’emanazione di una pronuncia costitutiva e non già di mero accertamento”; di conseguenza, il giudice riteneva che l’azione fosse anche carente di interesse, requisito essenziale per l’esperibilità del procedimento previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, rigettando in toto il ricorso proposto dall’organizzazione sindacale.

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