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Decreto Milleproroghe 2022
Disposizioni in materia di salute
Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale
È stato pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2021, n. 309, il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, entrato in vigore il 31 dicembre u.s., con il quale sono state introdotte «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» delle quali segnaliamo di seguito, benché non di diretto impatto per le nostre strutture associate, quelle in materia di salute.
- L’art. 4, comma 1, in primo luogo, proroga al 31 dicembre 2022, in considerazione della situazione emergenziale in atto, che ha aggravato la carenza di medici di medicina generale sul territorio nazionale, non essendo ancora intervenuta una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, fermo restando per gli incarichi concernenti l’emergenza sanitaria territoriale il possesso del relativo attestato di idoneità (art. 9, comma 1, D.L. 135/2018). La norma, tuttavia, subordina l’assegnazione degli incarichi al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto, precisando, altresì, che il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza – fatti salvi i periodi di sospensione ivi richiamati – comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato.
- Il comma 2 del medesimo art. 4, inoltre, in considerazione della situazione emergenziale in corso, proroga al 31 dicembre 2022 la possibilità prevista dall’art. 2-quinquies del D.L. 18/2020 per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di assumere incarichi provvisori (con sospensione della borsa di studio in caso di un numero di assistiti assegnati superiore a 800) o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il SSN. Le ore di attività svolte, in questi casi, devono essere considerate a tutti gli effetti come attività pratiche da computare nel monte ore complessivo previsto dall’art. 26, comma 1, del D.lgs. 368/1999 e il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, assicurando, comunque, l’università, ferma restando la durata legale del corso, il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Medesima disciplina, infine, trova applicazione per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, potendo anch’essi assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.
- L’art. 23 del decreto stesso, tra l’altro, intervenendo sul comma 5-bis dell’art. 19 del D.L. 76/2020, introduce, in considerazione dell’apporto fornito al SSN dal personale sanitario “in uniforme” durante l’emergenza pandemica, una semplificazione nello svolgimento delle attività di medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, prevedendo per questi ultimi, in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, l’ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai predetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza, anche in questo caso, sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche da computare nel monte ore complessivo dall’art. 26, comma 1, del D.lgs. 368/1999 (le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica). Tali medici, si rammenta che, ai sensi del comma 5-bis sopra citato, possono previo conseguimento del titolo, su richiesta delle aziende del SSN, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.
- Il comma 3 dell’art. 4, invece, nelle more dell’avvio delle procedure volte all’aggiornamento biennale dell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, istituito presso il Ministero della Salute, proroga la validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale pubblicato il 12 febbraio 2018, fino alla pubblicazione dell’elenco aggiornato nell’anno 2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all’incarico, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dal perdurare dell’emergenza in atto. L’iscrizione nel predetto elenco, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. 171/2016, è valida quattro anni, fermo restando l’aggiornamento biennale dell’elenco, e per coloro che sono stati iscritti a seguito della selezione avviata con l’avviso pubblicato nel 2017 la scadenza sarebbe il 12 febbraio 2022.
- Il comma 4 dell’art. 4, modificando e integrando i commi 430, 431, 432 e 434 della legge di bilancio 2021 (178/2020), proroga per l'Agenzia Italiana del Farmaco, considerati i rallentamenti che hanno subito i concorsi banditi dalla stessa ai sensi del comma 430 a causa dell’attuale emergenza sanitaria (a proposito dei quali è stato, comunque, differito il termine di assunzione dei vincitori al 2022), la possibilità di prorogare e rinnovare fino al completamento delle procedure concorsuali dalla stessa avviate, e comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (nel limite di 30 unità), nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (nel limite di 39 unità), prevedendo la relativa copertura finanziaria (comma 4, lett. d), e comma 5). All’Agenzia, ferma restando la durata dei contratti in essere alla data del 31 dicembre 2021, è vietato, tuttavia, instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. È prorogato, altresì, al 1° luglio 2022 il divieto di stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile.
- Il comma 6 dell’art. 4 interviene in materia di ricerche sugli animali utilizzati ai fini scientifici e proroga, ulteriormente, al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore del divieto di autorizzazione, da parte del Ministero della Salute, delle procedure (a) per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse (art. 5, comma 2, lett. d, del D.lgs. 26/2014) e (b) per i progetti di ricerca sulle sostanze d’abuso che prevedono l’impiego di animali (art. 5, comma 2, lett. e, del D.lgs. 26/2014), non essendo riconosciuti, allo stato, come sottolineato nella relazione illustrativa al decreto, sulla base delle relazioni presentate dal Centro di referenza per i metodi alternativi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia e Emilia Romagna, e dal Consiglio Superiore di Sanità, metodi alternativi, in questi campi di ricerca, scientificamente validi all’utilizzo di animali. Ricordiamo che in merito erano già intervenuti i Decreti “Milleproroghe” 2020 e 2021, come segnalato nelle nostre Circolari nn. 24/2020 e 20/2021 e che la proroga riguarderebbe, intervenendo il comma 6 dell’art. 4 del Decreto in commento sull’art. 42 del D.lgs. 26/2014, anche la condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio".
- Il comma 7 dell’art. 4, inoltre, al fine di fare fronte alle perduranti esigenze straordinarie e urgenti legate alla situazione di emergenza pandemica e di garantire i LEA, proroga al 31 marzo 2022 la possibilità prevista dal comma 5 dell’art. 2-bis del D.L. 18/2020 per le Regioni e le Province Autonome di conferire, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente anche in materia di spesa del personale, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, dei quali dovranno inviare informare mensilmente al Ministero della Salute e al Ministero dell’economia e delle finanze secondo lo schema che verrà dagli stessi predisposto entro il 30 gennaio 2022. Non si applicano, in tali casi, fino al 31 marzo 2022, per effetto di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 4 del decreto in commento, le disposizioni di cui all’art. 3-bis del D.L. 2/2021, al fine di escludere l’incumulabilità tra retribuzione connessa all’incarico e trattamento previdenziale ivi richiamato.
È stata prevista, inoltre, dall’art. 6, comma 4, del D.L. in commento, la proroga al 31 marzo 2022 della possibilità per il Ministero dell’università e della ricerca di prevedere modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, tra l’altro, di biologo, chimico, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, e dei relativi tirocini professionalizzanti, nonché per le attività pratiche o di tirocinio previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale (art. 6, commi 1 e 2). A tale proposito, nella relazione illustrativa al decreto, si legge che, tenuto conto della necessità di agevolare il più possibile il conseguimento in tempi rapidi dell’abilitazione professionale in ambito medico-sanitario, è stata accordata agli Atenei l’autorizzazione all’individuazione delle modalità più opportune che consentano l’espletamento dei tirocini.
In attesa che il testo del D.L., così come pubblicato in G.U. lo scorso 30 dicembre, venga convertito in legge, rimandiamo, comunque, quanti fossero interessati alle norme sopra descritte alla lettura del Decreto.