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Lavoro agile nel settore privato
Firmato protocollo dalle Parti Sociali
Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale
Il 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra - all’esito di un confronto promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - il "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”, consultabile al seguente link e rimesso in allegato. L’intento, si legge nel documento, è quello di porre la premessa fondamentale per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato, fornendo le linee di indirizzo per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale/territoriale, riconosciuta come fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, ferme restando le previsioni di legge e gli accordi in essere anche individuali.
Ma vediamo quali sono i punti salienti del Protocollo, segnalati anche nelle slide messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sul sito istituzionale, consultabili al seguente link ed allegate, rimandando alla lettura del documento per i dettagli.
- Adesione su base volontaria subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso (sia il datore che il lavoratore possono recedere, in presenza di un giustificato motivo, prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato); l’eventuale rifiuto da parte del lavoratore non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
- Accordo individuale deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo, in particolare, quanto segue:
- la durata dell'accordo (a termine o a tempo indeterminato);
- l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
- gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali (anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi);
- gli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
- Assenza di un preciso orario di lavoro (possibilità di articolare la prestazione di lavoro in fasce orarie) con individuazione della fascia di disconnessione per garantire la quale vanno adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative e autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati; fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge e nei casi di assenze c.d. legittime il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione; prestazioni di lavoro straordinario non possono essere di norma previste e autorizzate, salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali.
- Individuazione libera da parte del lavoratore del luogo ove svolgere la prestazione ma deve avere caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza (la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei); strumentazione tecnologica e informatica, di norma, fornita dal datore di lavoro (spese di manutenzione e sostituzione sono a carico dello stesso salvo comportamenti negligenti del lavoratore) e in caso di utilizzo di strumenti tecnologici e informatici del lavoratore è prevista la possibilità di concordare forme di indennizzo per le spese.
- Applicazione della disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della legge 81/2017 e degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, dovendosi, comunque, svolgere la prestazione lavorativa esclusivamente in ambienti idonei; diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall'uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l'infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge).
- Diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.
- Promozione lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche nella logica di favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere in termini più generali la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
- Previsione di percorsi formatici, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti forniti in dotazione, anche a favore dei responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile.
Nel documento, inoltre, è prevista la costituzione di un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile, presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di monitorare (i) i risultati raggiunti su base nazionale attraverso il lavoro agile, (ii) lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile e (iii) l’andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo.
Le Parti sociali concordano, infine, sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile tramite anche un incentivo pubblico a favore delle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello e misure di semplificazione delle comunicazioni obbligatorie, sulla falsa riga di quanto attualmente previsto dalla normativa emergenziale.