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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Subordinazione e modalità di svolgimento della prestazione
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Subordinazione e modalità di svolgimento della prestazione

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 23816 del 2 settembre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la recentissima ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato.

Nel caso di specie, una lavoratrice ricorreva giudizialmente al fine di ottenere la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nel periodo – intercorso tra il 1989 ed il 2001 (data in cui era stata assunta dalla medesima società con la qualifica di dirigente) – in cui aveva svolto attività di preposto, ed alla condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive, oltre alla declaratoria dello svolgimento delle mansioni di preposto anche per il periodo successivo al gennaio 2001.

La Corte d’Appello di Cagliari - Sez. distaccata di Sassari - respingeva il gravame proposto dalla lavoratrice avverso la decisione del Tribunale di Sassari che aveva rigettato la domanda proposta dalla predetta, rilevando che la lavoratrice svolgeva le mansioni di preposto, secondo il contratto del 1989, senza vincolo di subordinazione e con ampia libertà organizzativa, e che tale attività era perdurata sino al 2001, data di assunzione quale dirigente. Peraltro, all’atto dell’assunzione quale dirigente, la lavoratrice aveva informato l’ente previdenziale della cessazione dell’attività autonoma prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.

La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, nel confermare la statuizione della Corte d’Appello, rileva, preliminarmente, che il criterio principe per qualificare un rapporto come subordinato è la presenza di un vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore “che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato”. 

Secondo i Giudici di legittimità hanno, invece, “carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto”.

Per la sentenza, questi ultimi elementi - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.

In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice, dal momento che la stessa, nel periodo in contestazione, doveva rispondere all’amministratore della società solo in ordine ai risultati conseguiti, potendo però svolgere la relativa prestazione con ampi margini di autonomia.

 

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