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Le novità sul lavoro
Smart working e emergenza epidemiologica
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
Regime lavoratori impatriati e smart working: la risposta dell’Agenzia delle Entrate - Con la risposta interpello n. 596/2021 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema dello smart working e del regime dei lavoratori impatriati. L’Agenzia delle Entrate oltre a riepilogare la normativa in vigore chiarisce i requisiti soggettivi di applicabilità del regime speciale per impatriati che lavorando per una società estera fanno attività in Smart working in Italia. L’Agenzia ribadisce che la verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti per determinare l’effettiva residenza fiscale del soggetto sono un prerequisito per poter accedere al regime fiscale e sono da valutare nel caso specifico.
Imponibilità del reddito e Smart working: l’interpello dell’Agenzia delle Entrate Smart working - L’Agenzia delle Entrate con risposta interpello n. 590/2021 fornisce chiarimenti sul tema dei redditi di lavoro dipendente e sulla modalità di lavoro agile. L’Agenzia chiarisce che la tassazione del reddito deve avvenire nel Paese in cui è fisicamente svolta l’attività lavorativa indipendentemente dal Paese ove si applicano gli effetti dell’attività. Nel caso dello Smart working, se esso comporta la presenza fisica del dipendente nel Paese, sarà da valutare conseguentemente, la presenza o meno del requisito di 183 giorni di un eventuale soggiorno nel Paese estero, nell’arco dei dodici mesi, per determinare lo status di lavoratore all’estero.
Green Pass sui luoghi di lavoro: le novità del decreto in GU - Pubblicato in GU il decreto-legge n.127/2021 che introduce novità ed estensione riguardanti la Certificazione Verde, c.d. Green Pass, anche per il personale delle amministrazioni pubbliche e datori di lavoro privati. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è obbligatorio possedere la certificazione per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, incluso volontariato e formazione. Il personale non in possesso è considerato assente ingiustificato, con relativa sospensione della retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del posto.