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Convertito in Legge il D.L. Sostegni
Misure in materia di salute
Francesca Gardini, Ufficio giuridico
Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata nella G.U. (n. 120 - S.O. n. 21) la legge 21 maggio 2021, n. 69, entrata in vigore lo scorso 22 maggio, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), recante «misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19».
Il titolo III del D.L., come ampiamente illustrato nel numero di Informaiop n. 393, contiene misure in materia di salute e sicurezza rispetto alle quali la legge 69/2021 è intervenuta a modificare e integrare, in particolare, le norme finalizzate a rafforzare il piano strategico vaccinale nei termini che seguono.
- È stato introdotta la possibilità per l’INAIL, al fine di contribuire all’accelerazione della campagna vaccinale, di avvalersi di 20 medici specialisti e di 30 infermieri, rivenienti dal contingente ad essa destinato dall’art. 10 del D.L. 18/2020, da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro, oltre alle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente per le quali è confermata la disciplina già adottata in materia di attività libero professionale nelle more della definizione della stessa nella contrattazione collettiva nazionale [art. 19-bis].
- È stato previsto il coinvolgimento nella somministrazione dei vaccini, da parte delle Regioni e delle Province autonome, anche dei biologi, degli infermieri pediatrici, degli esercenti la professione sanitaria ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati (integrazione del comma 463-bis della legge di bilancio 2021) [art. 20], prevedendo, altresì, che le infermiere volontarie dalla Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, all’esecuzione e al controllo della terapia enterale, parentale e topica che svolgono in presenza del medico, possano somministrare il vaccino [art. 20-ter].
- È stata estesa al personale del SSN appartenente alla professione sanitaria ostetrica e alle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SRAS-CoV-2 al di fuori dell’orario di servizio, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale, la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi, originariamente prevista solo per il personale infermieristico (integrazione comma 464-bis della legge di bilancio 2021) [art. 20].
- Sono stati fatti rientrare nella categoria prioritaria delle persone da vaccinare i malati oncologici nella fase dei controlli programmati c.d. «di follow up» [art. 20-ter].
È stata differita, altresì, la decorrenza della disciplina introdotta dal comma 492 della legge di bilancio 2021 in tema di mobilità sanitaria interregionale, pertanto, a decorrere dal 2022, e non più dal 2021, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra regioni costituiranno adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN [art. 20-bis].
La legge di conversione, inoltre, ha riconosciuto all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, attesi i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell’emergenza da COVID-19 nonché quelli derivanti dall’incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell’anno 2020, un contributo pari a 5 milioni di euro [art. 21-bis].
Sono state introdotte, infine, disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico di liberi professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.
Nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, in altre parole, è stato previsto che, a decorrere dal 22 maggio u.s., la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché il mancato pagamento di somme entro i termini, laddove riconducibili a impedimento connesso a Covid-19, non comportano decadenza dalle facoltà, non costituiscono inadempimento e non producono effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
La norma, a tale proposito, precisa che l’impossibilità di provvedere ai suddetti adempimenti comporta la sospensione dei termini dall’inizio dell’impedimento - che consiste nel ricovero in ospedale, nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e nella quarantena con sorveglianza attiva - fino ai 30 giorni successi alla relativa cessazione individuata, dalla stessa norma, nella dimissione dalla struttura sanitaria e nella conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena, benché il professionista abbia alla scadenza del periodo di sospensione ulteriori 7 giorni per procedere agli adempimenti.
L’applicazione della predetta sospensione per gli adempimenti a carico del cliente delegati al libero professionista è, tuttavia, subordina all’esistenza di un mandato professionale, avente data antecedente all’impedimento [art. 22-bis].
Rimandiamo alla lettura del testo del Decreto coordinato con la legge di conversione a quanti fossero interessati ad approfondire le misure sopra illustrate nei tratti fondamentali che, tuttavia, vanno lette in combinato disposto con quanto già illustratovi in merito al Decreto Legge.