Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
RSS
1345678910Last

Notizie Aiop Nazionale

Anche al lavoratore dimissionario in ragione del trasferimento oltre i 50 km compete la Naspi
2256

Anche al lavoratore dimissionario in ragione del trasferimento oltre i 50 km compete la Naspi

Tribunale di Torino Sezione lavoro sentenza n. 429 del 27 aprile 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice, dimessasi per giusta causa stante il trasferimento ad una unità produttiva distante oltre 50 km rispetto alla sua residenza, alla quale l’INPS ha rigettato la richiesta di accedere alla Naspi. Nello specifico, l’istituto, richiamando il messaggio n. 369/2018, ha rilevato che, per poter accedere all’indennità Naspi, la cessazione del rapporto deve avvenire per risoluzione consensuale. Diversamente, sempre a parere dell’INPS, in caso di dimissioni per giusta causa, è necessario che il dipendente provi che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Pertanto, in caso di dimissioni il lavoratore potrà accedere alla Naspi solo se correda la relativa domanda con documentazione (quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., nonché ogni altro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

La lavoratrice, ritenendo illegittimo tale provvedimento di rigetto, ha evocato in giudizio l’INPS al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire la NASPI.

Il Tribunale di Torino, nell’accogliere il ricorso, ha disatteso la prassi dell’INPS, così come definita nel messaggio n. 369/2018, anche alla luce della normativa di riferimento, ed ossia del D.Lgs. n. 22/2015, che ha posto quale requisito fondamentale per l’accesso al trattamento Naspi (oltre a quello lavorativo e contributivo) la perdita involontaria dell’occupazione. Sul punto il Tribunale di primo grado rileva che, al fine di valutare se il lavoratore abbia “perduto involontariamente l’occupazione, occorre verificare se la scelta di dimettersi sia frutto di una decisione spontanea e volontaria del lavoratore oppure indotta da notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede imposto dal datore di lavoro”.

Prosegue quindi il Giudice, sostenendo che “è lo stesso Istituto che ritiene che il trasferimento ad altra sede dell'azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, configuri una notevole variazione delle condizioni di lavoro. Notevole variazione delle condizioni di lavoro che rende involontaria la perdita dell'occupazione e radica il diritto alla prestazione anche in ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; ipotesi, quest’ultima, in cui la perdita dell’occupazione dipende (anche) dalla scelta volontaria del lavoratore”.

Pertanto, secondo il Tribunale, le dimissioni rassegnate dalla citata lavoratrice devono ritenersi involontarie “perché determinate da una condotta datoriale che ha reso obbligata la scelta del dipendente, di qui la ricorrenza nella fattispecie in esame del requisito della “perdita involontaria” dell’occupazione”.

Su tali presupposti, il Tribunale ha quindi accolto il ricorso della lavoratrice e riconosciuto il diritto della medesima all’indennità di disoccupazione.

 

Previous Article I messaggi INPS sul recupero somme per sgravi contributivi, nuove modalità di inoltro della domanda NASPI e riscatto periodi a fini pensionistici.
Next Article Medicina molecolare. MinSal conferma il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS San Raffaele
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top