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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Sanzionate strutture sanitarie per comunicazioni a terzi
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Sanzionate strutture sanitarie per comunicazioni a terzi

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la newsletter n. 473 del 19 febbraio 2021, ha reso noto di aver assunto il 27 gennaio 2021 tre provvedimenti, con i quali sono state comminate sanzioni pecuniarie pari ad euro 10.000,00 e 50.000,00 nei confronti, rispettivamente di due diverse strutture sanitarie e un ASL, colpevoli di non aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad evitare la comunicazione di dati sanitari dei propri pazienti a terzi. Evento, questo, che aveva già portato l’Autorità ad ammonire due strutture sanitarie, come segnalato con Informaiop n. 373.

Nei casi presi in esame nei suddetti provvedimenti i titolari del trattamento hanno notificato all’Autorità, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679, i seguenti episodi:

a) consegna di referti a soggetti diversi dall’interessato
b) consegna di una relazione medica cartacea riferita a soggetti diversi dall’interessato
c) utilizzo di un numero di telefono diverso rispetto a quello indicato dalla paziente per eventuali contatti afferenti al ricovero.

Tutti casi in cui il Garante ha ravvisato sussistere gli elementi idonei a configurare, da parte dei titolari una violazione dell’art. 9 del Regolamento UE (2016/679), anche alla luce dei principi di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del citato Regolamento).

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede, infatti, in ambito sanitario, che le informazioni sullo stato di salute possano essere comunicate solo all’interessato ed eventualmente, a terzi, sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazioni dell’interessato stesso previa delega scritta; prevede, altresì, che i dati personali debbano essere «trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza (…), compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamento non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distribuzione o da danno accidentale».

Nelle prime fattispecie, dunque, l’Autorità, valutato il carattere isolato degli episodi e attesa l’assenza di elementi di volontarietà da parte dei titolari del trattamento e l’elevato grado di cooperazione degli stessi, ha determinato di quantificare la sanzione da applicare agli interessati in euro 10.000,00 euro.

Nell’ultimo episodio, invece, l’Autorità, attesa l’imputabilità della condotta alla colpa del titolare che non ha implementato misure tecniche e organizzative efficaci e adeguate ad assicurare il rispetto della volontà dei pazienti di non far conoscere a soggetti terzi notizie circa i proprio stato di salute, e attesa, altresì, l’estrema delicatezza dell’intervento di interruzione di gravidanza per il quale la normativa vigente prevede un sistema rafforzato di tutela, ha determinato di quantificare la sanzione da applicare all’interessato in euro 50.000,00 euro.

Alla luce di quanto sopradetto ricordiamo a tutte le nostre strutture associate l’importanza delle misure tecniche e organizzative utili non solo a proteggersi da attacchi informatici ma anche a evitare violazioni di dati personali sulla salute, in quanto, come sottolinea il Garante, sono «troppo spesso causate da inadeguate procedure gestionali».
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