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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Il lavoro intermittente e il ruolo della contrattazione collettiva
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Il lavoro intermittente e il ruolo della contrattazione collettiva

Circolare INL n. 1/2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la Circolare in commento l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti indicazioni in ordine al campo di applicazione del lavoro intermittente, in ragione delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.
Preliminarmente corre ricordare che il lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13 e ss. del D.Lgs 81 del 2015, è definito come il contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Questo tipo di contratto, che richiede la forma ad probationem, prevede due tipologie: a) lavoro a chiamata (o intermittente o job on call) con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro; b) lavoro a chiamata senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di non essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
Ciò premesso, la Circolare in parola fornisce una precisa indicazione riguardo il ruolo della contrattazione collettiva che, come cennato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015, è chiamata ad individuare le esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale “anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell'anno”.

Sul punto, il Ministero del lavoro si era già espresso con la nota prot. n. 18194 del 4 ottobre 2016, con cui aveva ritenuto che la violazione delle clausole del CCNL che escludano il ricorso al lavoro intermittente determinasse una carenza delle condizioni legittimanti l’utilizzo di tale forma contrattuale, con la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Tuttavia, stando alle indicazioni ora intervenute, deve ritenersi che lo stesso Ministero abbia superato la predetta impostazione. Ed invero, nel testo della Circolare INL n. 1/2021 si avalla espressamente la possibilità di utilizzare tale forma contrattuale anche in assenza di una disciplina specifica nel CCNL, nonostante la legge operi un rinvio alla contrattazione collettiva (“non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente”).

A ben vedere, a tale conclusione si era già giunti in sede di Informaiop del 28 novembre 2019, con cui, nel commentare la Sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019, si era affermato che “il potere attribuito alle parti sociali dalla disciplina normativa del contratto intermittente debba intendersi limitato alla mera individuazione delle esigenze che ne consentono l’utilizzo e non alla decisione circa l’utilizzabilità tout court di tale tipologia contrattuale”.

Ad ogni modo, nonostante la mancanza di una disciplina analitica nel CCNL, le Strutture sanitarie sono legittimate a fare ricorso al job on call in presenza dei seguenti requisiti alternativi:

- per le prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (prestazione svolta comunque entro il 25° anno di età) ovvero con più di 55 anni di età;

- per le prestazioni previste dal decreto n. 459/2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che richiama le attività previste dal Regio decreto n. 2657/1923.

Nel DM figurano espressamente due ipotesi afferenti l’ambito applicativo sanitario e, in particolare, il “personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale”, nonché il “personale addetto servizi igienici o sanitari, dispenSari ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all'art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia)”.

Alla stregua di quanto sopra, nonostante la mancanza di specifica disciplina nel CCNL, secondo le indicazione della Circolare INL in commento, si potrà ricorrere al lavoro intermittente in ambito sanitario, ove ricorrano le predette ipotesi di legge.

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