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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

DL Bollette: ammissibili gli emendamenti di interesse Aiop
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DL Bollette: ammissibili gli emendamenti di interesse Aiop

Scaduto mercoledì 19 aprile il termine per gli emendamenti.

Giovedì 20 aprile, è proseguito l'esame, in sede referente, del DL Bollette ("Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali" A.C. 1060).

In particolare, il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto mercoledì 19 aprile, alle ore 14.00. Nel corso della seduta la Commissione, dopo aver illustrato le proposte emendative presentate, ha proceduto con le dichiarazioni di inammissibilità e ha ritenuto ammissibili gli emendamenti di interesse per il settore, in materia di abrogazione o rimodulazione del tetto di spesa previsto dall'art. 15, comma 14. del decreto legge 95/2012. nonché di sistematizzazione della disiplina per l'esercizio di attività lavorative in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Di seguito le proposte emendative di interesse. 

 

Numero emendamento

Primo Firmatario

Sintesi

Esito

4.34

Malavasi (PD)

Prevede che sia riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute degli studi medici convenzionati con SSN.

 

7.0.38

Comaroli (Lega)

Introduce misure per incentivare il processo di transizione energetica degli ospedali religiosi

Inammissibile

8.7

Benigni (FI)

Prevede che le regioni e province autonome possano utilizzare la propria quota del Fondo (introdotta dall’art. 8) anche per la copertura degli oneri relativi alla remunerazione dei volumi di prestazioni con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati in quanto enti del Servizio sanitario nazionale

 

8.0.1

Lucaselli (FdI)

Introduce disposizioni in materia di spesa per l'acquisito di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. In particolare, a decorre dal 1° luglio 2023 viene abrogato il tetto per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale ed ospedaliera da soggetti privati accreditati.

 

8.0.2

Furfaro (PD)

Introduce disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato. In particolare, il tetto per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato è incrementato di 6 punti percentuali per il 2023 e di 10 punti percentuali a decorrere dal 2024.

 

8.0.3

Furfaro (PD)

Introduce disposizioni in materia di quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale

Inammissibile

9.0.10

Benigni (FI)

Introduce disposizioni per assicurare a continuità del supporto del personale Agenas al commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria

 

9.0.11

Benigni (FI)

Proroga di 12 mesi le misure per il servizio sanitario della regione Calabria

Inammissibile

9.0.12

Benigni (FI)

Prevede disposizioni per la chiusura delle procedure contabili straordinarie delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte a piano di rientro

Inammissibile

10.1

Ricciardi (M5S)

Sostituisce i commi da 1 a 6, prevedendo che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di carenza adeguatamente documentato con un atto reso pubblico sul sito istituzionale della struttura e a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio possono procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione; conferire incarichi individuali a tempo determinato, per la durata massima di sei mesi, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari.

 

10.2

Sportiello (M5S)

Sostituisce i commi da 1 a 6, prevedendo che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire le procedure concorsuali necessarie, a tempo determinato e indeterminato, per risolvere la carenza in organico

 

10.3

Di Lauro (M5S)

Sostituisce i commi da 1 a 6, prevedendo che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale non possono stipulare nuovi contratti di affidamento a terzi dei servizi delle professioni sanitarie

 

10.4

10.5

Zanella (AVS)

Malavasi (PD)

Prevede che anche le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza

 

10.9

Gebhard (Misto)

Abroga la possibilità di affidare contratti a terzi esclusivamente per i servizi di emergenza-urgenza ospedaliera. Prevede, inoltre, che le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni e delle province autonome che costituiscono zone di confine esposte alla concorrenza del mercato del lavoro internazionale, possono proporre incentivi contrattuali o altre misure idonee a mantenere gli organici del personale sanitario.

 

10.10

10.11

I Relatori

Furfaro (PD)

Abroga la possibilità di affidare contratti a terzi esclusivamente per i servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.

 

10.12

Furfaro (PD)

Abroga la possibilità di affidare contratti a terzi esclusivamente per i servizi di emergenza-urgenza ospedaliera, prevedendo che tali servizi si possano affidare per i sevizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nelle strutture che svolgono attività di supporto agli stessi servizi tra le quali, in particolare, quelle di anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, chirurgia, pediatria e radiologia

 

10.13

Loizzo (Lega)

Prevede la possibilità di affidare contratti a terzi esclusivamente per i servizi di emergenza-urgenza ospedaliera per un periodo non superiore a 18 mesi.

 

10.14

10.15

Panizzut (Lega)

De Palma (FI)

Abrogano la possibilità di affidare contratti a terzi esclusivamente per i servizi di emergenza-urgenza ospedaliera, prevedendo anche che le disposizioni contenute non si applicano agli affidamenti in corso e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento.

 

10.17

Bicchielli (Noi Moderati)

Istituisce le Aziende Sanitarie disagiate

Inammissibile

10.22

10.23

Zanella (AVS)

Furfaro (PD)

Prevedono che il personale sanitario che interrompe il lavoro dipendente con una struttura pubblica o con una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale per prestare la propria attività presso un operatore economico privato non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale

 

10.24

Furfaro (PD)

Sostituisce il comma 7 prevedendo che non possono beneficiare della valorizzazione dell'attività svolta presso un operatore economico privato che fornisce i servizi in regime di esternalizzazione, coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale, si siano dimessi dalle dipendenze dallo stesso per prestare la propria attività presso tali operatori economici privati.

 

10.25

Rosso (FdI)

Prevede che i membri del parlamento possano visitare, senza autorizzazione, i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture socio-sanitarie pubbliche

Inammissibile

10.0.3

Furfaro (PD)

Prevede l’incremento dei fondi di contrattazione integrativa previsti dal Patto per la Salute 2019-2021

Inammissibile

11.1

Ricciardi (M5S)

Prevede che per le carenze che perdurano per un periodo superiore a 5 giorni lavorativi le aziende possono reclutare personale delle professioni sanitarie operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione anche se non collati nelle graduatorie

 

11.0.1

11.0.2

Quartini (M5S)

De Palma (FI)

Introduce disposizioni di defiscalizzazione delle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica veterinaria e sanitaria

Inammissibili

11.0.3

11.0.6

Quartini (M5S)

De Palma (FI)

Introduce disposizioni di defiscalizzazione del lavoro straordinario e disagiato della dirigenza medica veterinaria e sanitaria

Inammissibili

11.0.4

11.0.5

Quartini (M5S)

De Palma (FI)

Introduce disposizioni di defiscalizzazione per le indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria

Inammissibili

11.0.8

11.0.9

Quartini (M5S)

De Palma (FI)

Prevede la costituzione e la defiscalizzazione dell'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica

Inammissibili

11.0.17

Stefanazzi (PD)

Introduce misure per le strutture accreditate. In particolare, le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard relativi all’accreditamento istituzionale delle strutture autorizzate, pubbliche o private, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura

Inammissibile

12.1

Bonetti (AZ-IV)

Sopprime l’articolo 12 in materia di misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza

 

12.2

Bonetti (AZ-IV)

Prevede, fino al 31 dicembre 2025, per il personale medico che abbia svolto negli ultimi tre anni servizio continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale e che abbia conseguito l’attestato di idoneità all’attività di emergenza sanitaria territoriale, la possibilità di poter accedere  ai concorsi  per l’accesso alla dirigenza medica del Ssn nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

 

12.3

Furfaro (PD)

Prevede che il personale medico che abbia svolto negli ultimi tre anni servizio continuativo presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di poter accedere ai concorsi  per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina di Medicina d’emergenza – urgenza.

E’ previsto inoltre che fino al 30 giugno 2040, il personale, sia esso dipendente che convenzionato, possa chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno ridotto o parziale.

Infine, viene previsto per il triennio 2023-2025, che nei bandi di concorso per dirigente medico nelle discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d’Emergenza-urgenza «Area medica e delle specialità mediche», si possa prevedere la facoltà per le aziende ed enti del SSN di assegnare il personale assunto, per i primi due anni di servizio per una percentuale non superiore al 50 per cento dell’orario settimanale di lavoro. Inoltre, le aziende possono disporre che i dirigenti medici di discipline equipollenti alla disciplina di Medicina d’emergenza urgenza, collocati in altre strutture organizzative, prestino servizio presso i servizi di emergenza-urgenza per un periodo di tempo non superiore a sei mesi per ogni anno.

 

12.4

Zanella (AVS)

Prevede che il personale medico sia ammesso a partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica di medicina d’emergenza-urgenza.

 

12.5

Ricciardi (M5S)

Prevede che anche il personale medico privo di diploma di formazione medico specialistica, che non risulti già iscritto ad alcuna scuola di specializzazione, sia inserito nel percorso di formazione specialistica in una delle scuole territorialmente disponibili tra quelle equipollenti o affini a medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, con oneri a carico della regione o provincia autonoma.

Si prevede che l’accesso alla scuola di specializzazione avvenga a tempo parziale. Inoltre, il personale in esito ai concorsi è inquadrato in ruolo a tempo determinato e con orario parziale. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica.

 

12.6

Rosso (FdI)

Precede la possibilità per il personale dei servizi di emergenza-urgenza, entro 30 giorni dall’inquadramento in ruolo, la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM).

 

12.7

Bonetti (AZ-IV)

Prevede che, all’esito positivo della procedura concorsuale, i medici siano collocati in graduatoria separata. Lo scorrimento è subordinato all’accertamento dell’esaurimento delle graduatorie.

 

12.8

Bonetti (AZ-IV)

Prevede che venga riconosciuta una borsa di studio al personale medico vincitore del concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione nella disciplina di Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.

E’ previsto inoltre che, le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possano procedere all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative.

 

12.10

Bonetti (AZ-IV)

Prevede che il personale medico che abbia maturato almeno due anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di convenzione o altre forme di lavoro flessibile, ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, equivalente ad almeno due anni di servizio del personale medico del SSN a tempo pieno, anche non continuative, presso i predetti servizi, possa partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, purché in possesso di un diploma di specializzazione, anche in altra disciplina, e dell’attestato di idoneità all’attività di emergenza sanitaria territoriale.

 

12.11

Loizzo (lega)

Prevede che anche il personale che abbia maturato almeno tre anni di servizio ovvero abbia svolto un documentato numero di ore di attività, da calcolare e certificare, possa partecipare ai concorsi di accesso previsti dall’articolo 12 del presente decreto.

 

12.12

 

 

Bonetti (AZ-Iv)

Prevede per i medici in formazione specialistica possano assumere incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e nei reparti di riferimento della specializzazione che stanno svolgendo o di specializzazioni equipollenti, sotto la supervisione di un medico di ruolo, per un massimo di 10 ore.

 

12.12

Ciocchetti (FdI)

Prevede che l’incremento del massimale orario settimanale per i medici in formazione per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione, sia di 12 ore per i medici di formazione al I e II anno di specializzazione e di 18 ore per i medici in formazione al III, IV e V anno di specializzazione.

 

12.14

Ricciardi (M5S)

Stabilisce che per le attività libero professionali sia corrisposta una tariffa così come stabilito dall’articolo 11 del presente decreto.

 

12.15

Benigni (FI)

Prevede che gli specializzandi per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione, possano assumere incarichi libero-professionali per un massimo di 12 ore settimanali, con la corresponsione di 60 euro lordi, al netto degli oneri a carico dell’azienda o dell’ente che ha conferito l’incarico.

 

12.16

Cattoi (lega)

Prevede che fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, il personale medico in formazione possa prestare la propria collaborazione volontariamente e in modo occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.

 

12.18

Ricciardi (M5S)

Prevede per gli specializzandi per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione, che assumano incarichi libero-professionali la corresponsione della tariffa prevista dall’articolo 11 del presente decreto.

 

12.19

Ricciardi (M5S)

Prevede per gli specializzandi per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione, venga corrisposto un corrispettivo pari a 40 euro al netto comprensivi di tutti gli oneri fiscali.

 

Gli identici 12.21

12.22

Zanella (AVS)

Girelli (PD)

Prevede per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, che sia incluso anche il personale che abbia svolto attività le strutture sanitarie private accreditate che operano in convenzione con il SSN

 

12.23

Di Lauro (M5S)

Prevede che i pensionamenti previsti dall’articolo 12 si applichino dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

12.26

Benigni (FI)

Prevede che il computo per il servizio prestato dal personale medico e sanitario presso le strutture del SSN, sottoposte a piano di rientro, sia computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità

 

12.27

Sportiello (M5S)

Prevede che le aziende ospedaliere, possano bandire per gli anni 2023 e 2024, procedure concorsuali straordinarie per la dirigenza medica e i medici convenzionati dell’emergenza territoriale.

 

12.29

Bonetti (AZ-IV)

Prevede l’esonero dal lavoro notturno per i lavoratori dipendenti con contratto collettivo nazionale del comparto sanità del SSN e del comparto sanità privata, che abbiano compiuto 60 anni di età.

Inammissibile

12.30

Ciocchetti (FdI)

Si prevede che, fino al 31 dicembre 2026, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, possano trattenere in servizio anche i medici ospedalieri e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.

 

12.31

Bonetti (AZ-IV)

Prevede che nei contratti collettivi nazionali del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale o del comparto sanità privata vengano individuati i giorni di ferie aggiuntive da riconoscere al personale dei servizi di emergenza- urgenza.

 

12.0.1

Quartini (M5S)

Prevede l’inserimento all’interno della categoria dei lavorati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari.

 

12.0.2

Bonetti (AZ-IV)

Prevede che il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo sia elevato su base volontaria alla data di compimento del settantunesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del SSN.

 

12.0.3

Benigni (FI)

Prevede che i medici specialisti ambulatoriali, anche veterinari convenzionati con le aziende del SSN delle regioni sottoposte al piano di rientro, che alla data del 16 dicembre svolgevano attività ambulatoriale, con incarico a tempo indeterminato, possano chiedere di essere inquadrati nei ruoli e con il trattamento giuridico ed economico della dirigenza del contratto collettivo nazionale dell’Area della sanità.

 

12.0.4

12.0.5

Zanella (AVS) 

Stumpo (PD)

 

Prevede misure per la tutela pensionistica per il personale sanitario, che abbia avuto il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1966.

 

13.1

Zanella (AVS)

Propone di sopprimere l’articolo 13 (Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

 

13.2

13.3

Furfaro (PD)

Zanella (AVS)

Modificano l’articolato, eliminando il limite temporale del 31 dicembre 2025 quale termine entro il quale agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio non si applicano le incompatibilità. Inoltre, viene prevista che l’incompatibilità non si applichi nemmeno ai dirigenti delle professioni sanitarie. 

 

13.4

Girelli (PD)

Prevede che il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione della professione sociosanitaria di assistente sociale sia esclusivo e comporti la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito

 

13.0.3

Lucaselli (FdI)

Introduce disposizioni in materia di attività-libero professionale intramuraria

 

14.1

Bonetti (IV)

Prevede che i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti ai corsi di formazione specialistica siano ammessi alle procure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario anche se non iscritti al terzo anno.

 

14.2

Bonetti (IV)

Prevede che dove non risulti definito l'accordo tra la regione e l'università interessata, è comunque possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi dopo 30 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata

 

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Ricciardi (M5S)

Bonetti (IV)

Zanella (AVS)

Mangialavori (FI)

Furfaro (PD)

Prevedono che gli accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché' le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa.

 

14.12

14.14

14.15

Colosimo (FdI)

Ciancitto (FdI)

Matone (Lega)

Intervengono sulle norme relative alla contribuzione previdenziale dovuta sui contratti di formazione specialistica, disponendo il versamento presso apposita gestione separata del Fondo ENPAM

Inammissibili

14.16

Colosimo (FdI)

Sopprime il comma 687 della legge di Bilancio 145/2018 recante la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN.

 

14.17

Girelli (PD)

Introduce disposizioni volte ad imputare al Fondo per il servizio sanitario nazionale gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN.

Inammissibile

15.1

Gadda (IV)

Prevede la possibilità che l’attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero sia esercitata anche presso le strutture del terzo settore

 

15.2

15.3

15.4

Lucaselli (FdI)

Faraone (IV)

Malavasi (PD)

Apportano delle modifiche formali all’articolo 15 - Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero.

 

15.5

Zanella (AVS)

Apporta modifiche formali all’art. 15 specificando che la disciplina per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa è definita entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

15.7

I Relatori

Prevede di sopprimere il comma 5 dell’art. 15 che prevede l’articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante la proroga ti termini in materia di personale sanitario

 

15.8

Benigni (FI)

Prevede che l’autorizzazione di somministrazione, intermediazione ricerca e selezione di personale sanitario da parte di enti stranieri, pubblici o privati, anche extra Unione europea, direttamente individuati dalla regione interessata, previo accertamento della idoneità professionale del personale stesso

 

15.0.1

Ciancitto (FdI)

Introduce disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale

 

15.0.2

Caasasco (FI)

Introduce misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario. In particolare, detta specifiche disposizioni per agevolare l'iscrizione dei massofisioterapisti nel rispettivo elenco speciale

Inammissibile

16.2

Ciancitto (FdI)

Prevede che, al fine di prevenire atti di violenza nei confronti del personale sociosanitario, vengano istallati nelle strutture ospedaliere e territoriali impianti video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore.

 

16.3

Bonetti (IV)

Prevede che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, al fine di prevenire episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, vengano istallati sistemi di videosorveglianza.

 

16.4

16.5

Zanella (AVS)

Stumpo (PD)

Prevedono che al fine di prevenire episodi di violenza o di aggressione, le strutture sanitarie provvedano ad istituire un registro nel quale vengono riportati tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni dei propri dipendenti

 

16.6

Vietri (FdI)

Prevede che presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate, dotate ti un servizio di emergenza-urgenza, sia garantito un presidio delle forze dell'ordine, al fine di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti.

 

16.8

Ricciardi (M5S)

Prevede che chiunque aggredisca con percosse il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle proprie venga applicata una pena da 1 a 2 anni di reclusione.

 

16.0.1

16.0.2

De Palma (FI)

Ricciardi (M5S)

Introducono disposizioni in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Inammissibili

16.0.3

16.0.4

16.0.5

16.0.6

Sportiello (M5S)

Pannizzut (Lega)

Caiata (FdI)

Malavasi (PD)

Introducono disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS

 

16.0.7

Stumpo (PD)

Introduce misure volte a stabilizzare del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria

 

16.0.9

Furfaro (PD)

Prevede la stipula di contratti di somministrazione da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale

 

16.0.10

Comaroli (Lega)

Introduce interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

Inammissibile

16.0.12

Frassini (Lega)

Prevede disposizioni in materia di pubblicità sanitaria. In particolare, l’inosservanza da parte di una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie delle disposizioni di pubblicità sanitaria (comma 525 della legge di bilancio 145/2018), prevede una sanzione amministrativa pari al 20% del valore della campagna promozionale o della sponsorizzazione

Inammissibile

16.0.13

Matone (Lega)

Introduce disposizioni in materia di pubblicità sanitaria

Inammissibile

16.0.16

Tenerini (FI)

Introduce modiche al codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario per il personale dei servizi di emergenza-urgenza

Inammissibile

16.0.17

Furfaro (PD)

Prevede l’incremento del Fondo Sanitario Nazionale di 5 miliardi di euro per il 2023

Inammissibile

16.0.19

Furfaro (PD)

Prevede prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità. In particolare, prevede che qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale possono, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell'attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.

 

16.0.20

Furfaro (PD)

Prevede la sospensione per il 2022 e il 2023 dell'applicazione della disciplina sul ripiano dei disavanzi sanitari per le regioni che presentano un disavanzo riconducibile essenzialmente alle spese sostenute per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche

Inammissibile

16.0.21

Furfaro (PD)

Prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale siano escluse dalle procedure di mobilità e dalla disciplina dei comandi e distacchi previste per le pubbliche amministrazioni

Inammissibile

16.0.22

Furfaro (PD)

Introduce un indennizzo a coloro che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa della vaccinazione obbligatoria anti Sars-Cov-2

Inammissibile

16.0.23

Furfaro (PD)

Proroga i termini previsti in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

Inammissibile

16.0.24

Furfaro (PD)

Proroga il termine concesso alle regioni per adeguarsi agli standard organizzativi e di personale tali da garantire la soglia minima di efficienza di esami di laboratorio

Inammissibile

16.0.25

Furfaro (PD)

Prevede disposizioni transitorie, valide fino al 31 dicembre 2026, per agevolare l'esercizio della professione di medico di medicina generale

Inammissibile

16.0.26

Sportiello (M5S)

Introduce disposizioni per il personale della ricerca

 

 

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