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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

DL Bollette: l'iter di conversione parte dalla Camera
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DL Bollette: l'iter di conversione parte dalla Camera

Il provvedimento che dedica il Capo II alle misure in materia di salute è stato assegnato all’esame congiunto in sede referente della VI Commissione Finanze e della XII Commissione Affari Sociali

Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo u.s. ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 76, del 30 marzo 2023: il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, sinteticamente noto come “decreto bollette”, reca “disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.

I profili di rilievo del DL in oggetto riguardano sia gli aspetti energetici e fiscali – rispettivamente capo I e III - sia il Capo II in materia di salute.

Il provvedimento A.C. 1060 è stato assegnato all’esame congiunto in sede referente della VI Commissione Finanze e della XII Commissione Affari Sociali.

Nella seduta del 5 aprile, durante la quale i Relatori Testa (FdI) e Patriarca (FI) hanno illustrato le disposizioni contenute nel provvedimento, si è svolto l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, il quale ha previsto per la settimana da 11 al 14 aprile un ciclo di audizioni, fissando il termine emendamenti martedì 18 aprile alle ore 14.00. 

QUI il resoconto della seduta.

Di seguito, invece, una sintesi delle principali misure di interesse analizzate in dettaglio nella circolare 69/2023 alla quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento:

  • Art. 13 “misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43”

Nell’ottica di fronteggiare l’emergenza legata alla carenza di personale sanitario, il D.L. 34/2023 interviene, anzitutto, a modificare l’art. 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, estendendo fino al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità del vincolo di esclusività previsto per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 - professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative e della prevenzione- appartenenti al comparto sanità.

  • Art. 14 “modifiche all’art. 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145

Sempre al fine di rispondere alla domanda di personale avanzata dalle strutture sanitarie, il decreto in oggetto modifica, parzialmente, l’art. 1, comma 548-bis della legge 145/2018 (legge di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il trienni 2019-2021), che consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale e alle strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, di procedere all’assunzione degli specializzandi utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 547 del medesimo articolo,  con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale.

La disposizione elimina il limite temporale di operatività della predetta disciplina transitoria, attualmente fissato al 31 dicembre 2025 (in forza del disposto dell’art. 4-ter del decreto milleproroghe 2023) e consente la proroga dei contratti a tempo determinato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.

  • Art. 15 “disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero”.

Il decreto interviene, altresì, a ridisegnare il sistema che attualmente consente l’esercizio temporaneo, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, private o private accreditate, delle professioni sanitarie o dell’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, di cui all’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero, in deroga alle norme che disciplinano il riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio di dette professioni, di cui agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al DPR 394/1999 e alle disposizioni di cui al D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

In particolare, l’art. 15 del D.L. 34/2023, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale che si riscontra nel territorio nazionale, estende fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di far ricorso al reclutamento di professionisti sanitari in possesso dei relativi titoli conseguiti in Paesi dell’Unione Europea o extraeuropei, secondo la nuova disciplina che verrà definita, entro 90 giorni dall’entrata in vigore “della presente legge”, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 15, comma 2).

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