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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Riconoscimento della subordinazione. L’utilizzo del badge e il rispetto di un orario di servizio non sono sufficienti
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Riconoscimento della subordinazione. L’utilizzo del badge e il rispetto di un orario di servizio non sono sufficienti

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro. Sentenza n. 25711 del 15.10.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

La pronuncia prende le mosse dal ricorso presentato presso il Tribunale di Milano da otto prestatori d'opera che richiedevano l'accertamento dell'illegittimità dei contratti di varia tipologia succedutisi nel tempo con il medesimo datore di lavoro e, dunque, l'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato.
I giudizi di merito si risolvevano con il rigetto delle doglianze dei lavoratori, avendo il Giudice e la Corte d'Appello ritenuto legittimi i contratti stipulati tra le parti e, soprattutto, non sufficienti gli elementi addotti dai lavoratori a dimostrare la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti.
Uno dei soccombenti ricorreva in Cassazione, denunciando la ritenuta violazione e falsa applicazione di legge da parte dei giudici di merito, per non aver essi ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato, pur in presenza di numerosi indici di subordinazione, tra i quali: il rispetto dell'orario di lavoro, le modalità di calcolo e corresponsione della retribuzione, l'assenza di rischio imprenditoriale in capo ai prestatori, le modalità di controllo della prestazione lavorativa.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha rilevato come tali doglianze risultassero inammissibili e, comunque, infondate. In effetti, i giudici di legittimità hanno ribadito come sia loro precluso un nuovo esame nel merito e di come spetti ai precedenti giudici valutare se gli elementi e gli indici fattuali allegati siano idonei a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al di là della tipologia contrattuale prescelta dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto.
Allo stesso tempo, hanno tuttavia sottolineato, sul solco di unanime e consolidato orientamento, che il tipo contrattuale - “nomen juris” - “adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione”.
Pur non potendo riesaminare la questione di merito, la Corte di Cassazione ha incidentalmente ribadito che l'aspetto processuale e sostanziale mancante nel caso di specie, risiedeva nel fatto che non era risultato provato l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva accompagnato dalla prova dell'assoggettamento al potere organizzativo del datore di lavoro, quale elemento principale e imprescindibile per la riqualificazione del rapporto per consentire dunque di superare la volontà espressa dalle parti all'atto dell'instaurazione del rapporto.
In particolare il Giudice di legittimità non riteneva provato “quello stabile inserimento nell’organizzazione produttiva con assoggettamento al potere organizzativo del datore di lavoro” nonostante la presenza degli elementi accessori, quali “l’orario, i controlli sulla qualità del servizio reso, l’obbligo di indossare un abbigliamento consono ed un badge di identificazione”, sottolineando che si tratta di regole minime compatibili anche con la natura autonoma della prestazione.
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