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Consenso informato ed inidoneità del modulo generico
Tribunale di Firenze, sentenza n. 824 del 20 marzo 2018
Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop
Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 824 del 20 marzo 2018 (allegata) ha ribadito che il consenso all’atto medico, per essere informato, deve fondarsi su informazioni specifiche, tali da mettere il paziente in condizione di comprenderne la natura, i risultati conseguibili e le possibili conseguenze, non essendo sufficiente un modulo generico. In ogni caso, il modulo deve essere sottoscritto dal paziente sia nella parte dedicata alle informazioni concernenti l’intervento, sia nella parte relativa alla manifestazione del consenso.
La pronuncia è intervenuta all’esito del giudizio instaurato da un paziente nei confronti della struttura oftalmologica presso la quale si era sottoposto a plurimi interventi laser (otto in quattro anni), in seguito ai quali aveva riportato una perdita visiva di notevole gravità sull’occhio sano, con conseguente richiesta risarcitoria.
Il paziente contestava in particolare: la colpa medica consistita nella condotta imperita e imprudente dei sanitari nell’esecuzione degli interventi; l'omesso consenso informato agli interventi stessi; la perdita della cartella clinica del paziente.
In base agli accertamenti peritali, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda relativa all'assunta responsabilità da perdita della cartella clinica (in quanto al paziente era comunque stata consegnata copia della cartella, prima della sua perdita), ma ha accolto la richiesta di risarcimento per i danni dipendenti dalle erronee scelte terapeutiche e dalla non corretta esecuzione dei trattamenti, nonché quella relativa alla mancata corretta acquisizione del consenso informato agli interventi eseguiti.
Con particolare riferimento a questa seconda questione, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che «in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone».
Nella decisione in esame, il Tribunale ha quindi rilevato che, anche ammettendo la legittimità del modulo generico, la documentazione prodotta dalla struttura sanitaria convenuta era incompleta in quanto: con riferimento ad alcuni interventi, la sottoscrizione del paziente era presente nel modulo contenente le informazioni relative all’intervento, ma non anche sul modulo di consenso; con riferimento ad altri interventi, la sottoscrizione dell’attore era presente sul modulo di consenso, ma non anche sulla parte informativa.
Sembra opportuno sottolineare che una volta accertato l’inadempimento della struttura all’obbligo di acquisizione del consenso informato del paziente, il Tribunale ha riconosciuto automaticamente il danno derivante dalla lesione dell’autodeterminazione del paziente medesimo, senza accertare ulteriormente se il paziente, ove compiutamente informato, si sarebbe comunque sottoposto all’intervento. Sotto questo profilo, la sentenza in esame si è quindi discostata dall'orientamento della giurisprudenza di Cassazione secondo il quale, anche in presenza di condotta colposa del medico e conseguente pregiudizio alla salute del paziente, al fine del riconoscimento dell’ulteriore danno da lesione della libertà di autodeterminazione, è necessario accertare che il paziente, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento chirurgico.
Un ultimo profilo meritevole di attenzione è poi quello relativo al riconoscimento di una responsabilità aggravata in capo alla struttura convenuta. Nel quantificare il danno patrimoniale, il Tribunale ha infatti quantificato la somma da risarcire in misura pari ad un multiplo delle spese legali, in virtù del fatto che la convenuta: i) non aveva mai risarcito neppure parzialmente l’attore nonostante l’evidente condotta imperita; ii) non aveva partecipato alla mediazione; iii) aveva resistito in giudizio fino all’emissione della sentenza.