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Partenariato pubblico privato. Le nuove Linee Guida ANAC
Delibera n. 318 del 28 marzo 2018
Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico Sede nazionale
Con la Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le nuove Linee Guida n. 9, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato» per definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività dell’operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.
Le Linee Guida di attuazione del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), pubblicate sulla G.U. n. 92 del 20 aprile 2018, sono entrate in vigore il 5 maggio scorso.
I contratti di Partenariato Pubblico Privato costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio. Si tratta di una modalità di collaborazione alternativa rispetto agli assetti classici che, anche nel settore sanitario, permette di individuare nuove modalità di realizzazione delle infrastrutture e di erogazione dei servizi, per dare risposte efficienti ed efficaci ai bisogni dei cittadini-pazienti.
In questo tipo di operazione economica, che può essere utilizzata dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. L’art. 180, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede però la necessità che sia trasferito in capo al partner privato, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera (c.d. rischio operativo).
In tale contesto, l’art. 181, comma 4, del Codice attribuisce all’ANAC, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di adottare Linee Guida che definiscano le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull’attività dell’operatore economico privato, verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.
In attuazione di tale previsione, la delibera n. 318/2018 dell’ANAC, divisa in due parti, contiene quindi le indicazioni per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara (Parte I – Analisi e allocazione dei rischi), e riporta le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici (Parte II – Monitoraggio dell’attività dell’operatore economico).