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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento
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Danni da emotrasfusione. Da quando decorre la prescrizione per il risarcimento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2665 del 5 febbraio 2018

Antonio Irranca

Con il provvedimento n. 2665 del 5 febbraio 2018 (allegato), la Corte di Cassazione ha ribadito l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa per cui nei casi di danni da emotrasfusione infetta il termine della prescrizione del diritto (dies a quo) decorre non oltre la data di richiesta di risarcimento del danno.
Il provvedimento scaturisce dalla richiesta risarcitoria avanzata da una donna, nei confronti del Ministero della salute e dall’Azienda Ospedaliera, che a seguito di analisi del sangue nel 1992 scopre di essere positiva al virus HCV-AB con conseguente fibroplasia retro-ventale.
Solo nel 2001 la commissione medica all’uopo investita della questione afferma il nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione di sangue infetto che fu necessario praticarle alla nascita avvenuta prematuramente.

Mentre il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, hanno rigettato le istanze attoree per intervenuta prescrizione del diritto, in quanto hanno ritenuto la natura del rapporto tra la paziente ed il Ministero e l’Azienda di tipo extracontrattuale, la Suprema Corte ha affermato che solo nei confronti del Ministero potevano censurarsi le rimostranze della donna per intervenuta prescrizione, ma non nei confronti dell’Azienda essendo il rapporto di tipo contrattuale (il c.d. contratto di spedalità). La differenza tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ha importante rilevanza in tema di prescrizione: quella contrattuale, la quale si fonda sul rapporto tra i soggetti (come ad esempio il contratto) ha la sua fonte nell’art. 1218 c.c. ed è soggetta al termine di cinque anni, mentre per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. il termine prescrizionale è maggiore ed è di dieci anni proprio per il fatto che tra i soggetti non vi è alcun rapporto.

Dunque, al momento della notifica della vocatio in ius, volendo prendere come riferimento per il decorrere del termine la data di avvenuta scoperta della malattia (1992) la paziente aveva ancora il diritto, non prescritto, di agire contro l’AO.
Detto questo, ad ogni modo, gli Ermellini hanno ribadito come il dies a quo non siail giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno” ma è il momento in cui si aziona la domanda risarcitoria sul presupposto che “la data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia, ma una certezza in merito alla percezione della medesima e al nesso causale tra la malattia stessa ed i fatti che la hanno generata”.

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