979
DDL Concorrenza. Cittadini (AIOP):” l’Aiop chiede l’abrogazione o la sospensione finalizzata a una revisione dell’art. 15 della legge 118/ 2022"
Così, Barbara Cittadini, Vice Presidente nazionale di AIOP, nell’audizione di giovedì 10 ottobre u.s. presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
"Il ddl Concorrenza 2023 non reca disposizioni relative all’ambito sanitario del Paese e la Legge Concorrenza 2021 avrebbe, correttamente, dovuto fare lo stesso: invece il suo articolo 15 ha stravolto l’assetto regolatorio che presiedeva il sistema di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture di diritto privato con il Servizio Sanitario Nazionale. Oggi, a due anni dall’introduzione di questa normativa, insanabilmente in contrasto con l’art. 2.2 lett. f) della Direttiva Bolkestein, che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi sanitari, continuiamo a vivere in un momento di grandissima preoccupazione e di rischio non solo per la sostenibilità delle nostre aziende, ma per la tutela del diritto alla salute della popolazione". Così, Barbara Cittadini, Vice Presidente di AIOP, in audizione presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, giovedì 10 ottobre u.s., nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
"Quando la concorrenza implica una gara a ribasso, tarata, come ad esempio sta già avvenendo in alcune Regioni, su sconti tariffari - ha proseguito Cittadini - si traduce, inevitabilmente, in una riduzione della qualità delle cure garantite agli utenti.
Quello che deve essere chiaro è che ci troviamo al cospetto ad una disciplina: in contrasto con la Direttiva Bolkestein, che esclude dal proprio ambito di applicazione “i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata”, trattandosi di servizi generali non prestati dietro un corrispettivo economico; incompatibile con l’assetto della materia sanitaria nell’ordinamento italiano che presenta una natura fortemente regolata e che non è strutturata in base a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione delle prestazioni a carico dello Stato; del tutto incongrua ed inidonea– nell’incertezza della periodicità degli affidamenti – ad assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali ai pazienti e la corretta valutazione del rischio d’impresa che richiede una attenta riflessione, oltre che sul valore degli investimenti effettuati (siano essi tecnologici od occupazionali), anche, sul tempo necessario al loro ammortamento che, sicuramente, non può coincidere con la programmazione regionale annuale.
Quando parlo di rischio per la continuità assistenziale - ha specificato Cittadini - mi riferisco, anche, alla possibilità che sia leso il diritto alla libera scelta del luogo di cura da parte dei pazienti che, da un giorno all’altro, potrebbero essere costretti a spostarsi dal luogo di cura prescelto, dirottati – non per loro volontà – verso altre strutture.
È evidente l’effetto marcatamente distorsivo della nuova disciplina della concorrenza in sanità che interviene su quello che non può nemmeno essere chiamato libero mercato" ha proseguito Cittadini, che ha aggiunto "gli erogatori di diritto privato – incomprensibilmente unici destinatari di questa normativa – sono soggetti a budget anelastici, datati e limitati dal d.l. 95/2012, che ha congelato l’acquisto di prestazioni sanitarie alla spesa consuntivata 2011, ancorché da ultimo incrementata per il triennio 2024-2026 dalla Manovra dello scorso dicembre. Il perimetro entro il quale operiamo - ha evidenziato Cittadini - non è solo limitato da questo tetto di spesa: le prestazioni che eroghiamo per conto del Servizio sanitario sono remunerate sulla base di tariffe imposte, altrettanto datate, ormai assolutamente insufficienti ed individuate nel loro importo massimo dallo Stato e dalle Regioni. Non da noi.
Non si può pensare di fare concorrenza e di declinarla in questo modo. I rischi connessi all’adozione di questa normativa si traducono in una mera scelta di contenimento della spesa sanitaria pubblica a tutto discapito dei pazienti, in una competizione dove a gara non è il budget assegnato alle strutture, ma il diritto alla salute della popolazione.
Per tutti questi motivi - ha concluso Cittadini - AIOP chiede l’abrogazione delle modifiche introdotte dall’articolo 15 della L. 118/2022, che non comporterebbe in ogni caso alcun vuoto normativo, stante la reviviscenza della disciplina del D. Lgs. 502/1992 nella previgente formulazione. Laddove quest’ipotesi non fosse percorribile, riteniamo, in ogni caso, indispensabile sospendere l’applicazione della disciplina, al fine di prevedere un congruo arco temporale che consenta, attraverso il confronto tra le Amministrazioni interessate e le Associazioni maggiormente rappresentative degli erogatori di diritto privato, la revisione complessiva e l’individuazione dei principi di riforma dell’intera normativa".