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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Legittimo il licenziamento in caso di condanna penale per fatti extralavorativi
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Legittimo il licenziamento in caso di condanna penale per fatti extralavorativi

Cass. Civ. Sez. Lav. 31866 dell’11 dicembre 2024.

 

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

Con la pronuncia oggi in commento la Cassazione ha affrontato il caso di un dipendente di un’azienda di trasporti pubblici, un autista di autobus, che, dopo essere stato condannato in via definitiva per reati di violenza sessuale, maltrattamenti familiari e lesioni personali, si è visto licenziare dal datore di lavoro. La motivazione alla base del licenziamento era l’impossibilità di mantenere un rapporto di fiducia, considerata la gravità dei reati commessi dal lavoratore e la necessità per il datore di lavoro di tutelare l’integrità morale e la sicurezza dell’ambiente lavorativo, specialmente in un settore di pubblico servizio come quello del trasporto pubblico. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo che la sua condanna per reati extralavorativi non fosse in alcun modo collegata all’attività lavorativa svolta, e che pertanto non dovesse giustificare una sanzione così drastica come il licenziamento. Tuttavia, la Corte di merito ha confermato la decisione del datore di lavoro, ritenendo che i comportamenti illeciti avessero compromesso irreparabilmente la fiducia reciproca. La Corte suprema di cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, ha confermato la decisione della Corte di merito, dichiarando legittimo il licenziamento disciplinare.

La Corte ha innanzitutto evidenziato come la condotta illecita extralavorativa fosse suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva (Cass. civ. n. 267 del 2024; n. 28368 del 2021; n. 16268 del 2015).

Correttamente quindi – secondo gli Ermellini - i giudici di merito hanno attribuito ai fatti già accertati in sede penale - in un lungo arco temporale, di plurimi fatti (non di un unico episodio) di significativa gravità (“l'atto di violenza sessuale nei confronti della moglie, i maltrattamenti con umiliazioni ed atteggiamenti prevaricatori verso la stessa, giudicati con il carattere della abitualità, nonché le lesioni personali” - una valenza di gravità tale da ledere in modo irrimediabile, alla luce delle precipue caratteristiche della prestazione richiesta al dipendente e dei suoi precedenti disciplinari, la fiducia nel futuro corretto adempimento dell’attività lavorativa.

La Cassazione ha concluso pertanto sostenendo che è sussumibile nella giusta causa di licenziamento una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto della altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, non sporadiche, bensì abituali, specie ove le mansioni del lavoratore, incaricato di pubblico servizio, comportino costante contatto col pubblico ed esigano rigoroso rispetto verso gli utenti e capacità di autocontrollo. Pur non essendovi quindi un  automatismo tra la condanna penale e l’integrazione della giusta causa di licenziamento, la sentenza di merito ha nel caso specifico colto le implicazioni negative dei fatti penalmente illeciti sulla regolare esecuzione della prestazione, nel rispetto degli obblighi facenti capo al lavoratore e posti a tutela degli utenti del servizio pubblico; del pari, ha concluso la Suprema Corte, la Corte territoriale ha correttamente valutato – con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità - i precedenti disciplinari del lavoratore, sintomatici di insubordinazione e perdita di controllo.

Per tali motivi, è stata confermata la totale legittimità dell’operato licenziamento.

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