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Le novità in materia di esonero dello 0,8% per i lavoratori dipendenti
Il regime sanzionatorio per il mancato versamento dei contributi, la proroga per l’invio del prospetto Pari Opportunità e la conversione del Decreto Aiuti Bis in legge
Con il messaggio n.3499/2022 l’INPS riordina tutto il tema dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 Nello specifico viene ricordato che la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto in via eccezionale per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tale limite mensile è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso, quindi, nel caso sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai fini del tetto mensile, deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS, sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale. L’INPS chiarisce che nel caso siano presenti dei lavoratori per i quali nel limite della retribuzione imponibile non è stato possibile applicare l’esonero in trattazione in quanto per il rapporto di lavoro già si fruisce di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, sono da considerarsi comunque come destinatari dell’esonero e quindi beneficiari dell’indennità una tantum di 200 introdotto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Nel messaggio sono chiarite anche le modalità di applicazione della maggiorazione dell’1,2% applicabile allo sgravio e le modalità di recupero delle somme per i periodi di paga già decorsi e casi di cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2022.
Il messaggio n.3516/2022 INPS chiarisce alcune novità in materia di notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione. La norma attuale prevede, qualora il datore di lavoro non provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento della violazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). Nel messaggio l’Istituto chiarisce le nuove forme degli atti di accertamento delle violazioni e chiarisce l’applicazione del regime sanzionatorio intertemporale e mensilità che concorrono alla consuntivazione annuale.
Con notizia sui portali istituzionali il 28/09/2022, il Ministero del Lavoro comunica la proroga per la compilazione ed invio del Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile. La scadenza della comunicazione è stata differita al 14 ottobre 2022.
Con la conversione in legge del c.d. decreto Aiuti-bis è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di invio della comunicazione di lavoro agile semplificato, senza quindi la stipula dell’accordo. Nel dettaglio viene chiarito che è prevista la proroga al 31 dicembre per il diritto allo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di 14 anni e per i datori di lavoro privati, la possibilità di ricorrere alla comunicazione semplificata, anche in assenza di accordi individuali.