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Lo sgravio per il rientro a lavoro della lavoratrice madre e la nuova circolare del Ministero del Lavoro sul c.d. Decreto Trasparenza
Commentiamo la nuova circolare INPS sullo sgravio contributivo per il rientro, dopo il congedo obbligatorio di maternità della lavoratrice madre e la circolare n.19/2022 del Ministero del Lavoro che chiarisce alcuni aspetti in merito agli obblighi informativi in sede di assunzione introdotti dal decreto trasparenza.
Con la circolare n.102/2022 l’INPS fornisce le istruzioni operative in merito al beneficio contributivo per le lavoratrici madri. Nello specifico tale beneficio prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri del settore privato dalla data di rientro sul posto di lavoro. L’esonero consiste in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, ha una durata massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità. Tale agevolazione si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati e instaurandi a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022. Nella circolare sono fornite le indicazioni merito alla compatibilità con altre agevolazioni e le modalità di gestione e valorizzazione del beneficio nell’invio del flusso UniEmens.
Con la circolare n.19/2022 del Ministero del Lavoro sono fornite alcune precisazioni ed indicazioni in merito alle novità introdotte con il c.d. Decreto Trasparenza (D.L. n.104/2022). Nella circolare il Ministero si pronuncia su alcuni specifici obblighi informativi quali: l’obbligo di indicazione dei congedi retribuiti, spettanti per legge al lavoratore, e non inclusi nel CCNL di riferimento applicato, le informazioni in merito agli elementi da includere nella retribuzione e nella definizione di orario di lavoro programmato. Per quanto riguarda le modalità di comunicazione degli obblighi informativi, il Ministero chiarisce che è ammessa la possibilità di comunicazione dell’informazione in modalità informatica. In merito alle prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro sono indicati i nuovi dettami legislativi in merito alla durata massima del periodo di prova, cumulo di impieghi e prevedibilità minima del lavoro, nonché la clausola di transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili, che intende consentire a lavoratori che siano già occupati presso un datore di lavoro con forme contrattuali non particolarmente stabili, di poter transitare tramite espressa richiesta, verso contratti di lavoro che garantiscano maggiore durata e stabilità, a condizione che siano effettivamente disponibili presso il medesimo datore di lavoro e per ultima la formazione obbligatoria. Sono poi fornite le indicazioni in merito agli obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Nello specifico viene chiarito che il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere all’informativa quando la disciplina della vita lavorativa del dipendente, o suoi particolari aspetti rilevanti, siano interamente rimessi all’attività decisionale di sistemi automatizzati.