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Fascicolo Sanitario Elettronico: Decreti attuativi e Linee Guida
Pubblicati in G.U. Decreti del Ministro della Salute
Avv. Alessandro Mastromatteo, Socio dello studio legale Santacroce&Partners
Integrazione dei dati essenziali che compongono il Fascicolo sanitario elettronico e linee guida per la sua attuazione: questi i contenuti di due diversi decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2022 con cui si prosegue sulla strada tracciata di garantire servizi omogenei ed uniformità dei contenuti del FSE.
Nel dettaglio, se da un lato con il decreto interministeriale datato 18 maggio 2022, si è proceduto, al fine di una maggiore interoperabilità, ad integrare quelli che devono essere i dati essenziali che determinano il contenuto minimo del fascicolo, con il decreto interministeriale datato 20 maggio 2022, predisposto di concerto con il Ministro dell’Innovazione Tecnologica e con quello dell’Economia e delle finanze, sono state adottate, sotto forma di linee guida, le regole con cui vengono definite l’architettura, la governance, il formato dei dati e dei documenti che andranno ad alimentare il fascicolo stesso. Il tutto, come già anticipato nel corso del webinar tenutosi il 29 aprile u.s., sempre nell’ottica di garantire servizi di sanità digitale omogenei ed uniformi; uniformare i contenuti in termini di dati e di codifiche adottate; rafforzare l’architettura per migliorare l’interoperabilità del FSE e, infine, potenziare la governance delle regole di attuazione del nuovo fascicolo,
I due provvedimenti intendono di fatto armonizzare a livello nazionale le modalità di alimentazione delle informazioni “residenti” nel Fascicolo sanitario elettronico, considerando le differenze sinora riscontrate in ragione delle disposizioni regionali che lo hanno sinora regolamentato.
Infatti, come comunicato nella Circolare AIOP 69/2022 cui si rimanda per i dettagli, con la conversione in Legge n. 25 del 28 marzo 2022 (in G.U. n. 73 del 2022) del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 recante misure urgenti in materia di sostegno connesse all’emergenza da COVID-19 e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si è già intervenuti normativamente sul FSE, prevedendo che lo stesso debba essere alimentato obbligatoriamente con i dati relativi ad ogni prestazione erogata da operatori pubblici, privati, accreditati e autorizzati entro 5 giorni dalla loro effettuazione.
E’ stato inoltre disposto l’incremento delle funzioni e delle attività attribuite ad AGENAS – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, compresa l’individuazione di apposite linee guida per il potenziamento del FSE, la sua interoperabilità e quella dei dossier farmaceutici, oltre alla realizzazione dell’Ecosistema dei Dati Sanitari – EDS per garantirne il coordinamento informatico assicurando altresì servizi omogenei sul territorio nazionale.
Le specifiche disposizioni costituiranno la base normativa su cui si innesteranno le misure di realizzazione degli investimenti del PNRR correlati al FSE e alla sanità digitale.
L’investimento permetterà la realizzazione di un archivio centrale interoperabile e di una piattaforma di servizi, garantendo la sicurezza dei dati, con integrazione/inserimento dei documenti nuovi direttamente nel FSE, la migrazione/trasposizione mirata di documenti cartacei attuali o vecchi, il sostegno finanziario dei fornitori dei servizi sanitari per l’aggiornamento delle loro infrastrutture informatiche per generare dati digitali.
Il FSE conterrà quindi l’insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale.
Le novità introducono una temporizzazione stringente per il caricamento delle relative informazioni, che dovranno alimentare il FSE entro cinque giorni dall’erogazione delle prestazioni. Si amplia anche il totale complessivo delle informazioni, in quanto obbligati all’inserimento sono non solo tutti gli operatori pubblici ma anche quelli privati, sia accreditati che autorizzati. Inoltre, è stato soppresso il riferimento esplicito ai soggetti deputati alla presa in cura dei pazienti: ciò significa che l’onere di alimentare il FSE ricadrà su tutti gli esercenti la professione sanitaria, coinvolgendo complessivamente le fasi di diagnosi, cura e riabilitazione.