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Assistenza sanitaria agli Ucraini muniti di codice STP
Prestazioni urgenti, essenziali e continuative
Francesca Gardini, ufficio giuridico Sede Nazionale
È stato richiesto alla nostra Sede se le prestazioni a carico del SSN a favore dei pazienti ucraini, muniti di codice STP-Straniero temporaneamente presente, possano essere erogate dalle strutture private accreditate e convenzionate e, nello specifico, se sia necessaria la prescrizione da parte di una struttura pubblica per effettuare un intervento programmato a favore di tali pazienti presso una struttura della compenente di diritto privato del SSN.
Orbene, il DPCM 28 marzo 2022 , con il quale è stato regolata la decorrenza della protezione temporanea e la categoria di sfollati che ne possono usufruire, afferma testualmente che «fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno è comunque garantita l'assistenza sanitaria con le modalità prevista dall'art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate».
L’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in combinato disposto, con l’art. 43, comma 2 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, stabilisce che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno:
A) siano assicurate, nei presidi pubblici e privati accreditati, cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio.
La Circolare del Ministero della Salute del 24 marzo 2000, n. 5, a tale proposito, ha chiarito che debbono intendersi (i) per «urgenti» le cure che «non possono essere deferite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona», e (ii) per «essenziali» le «prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita» (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)” precisando, altresì, che il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali sancito dalla legge è da intendersi nel senso di «assicurare all’infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso», nonché che, l’individuazione delle cure «essenziali” è di esclusiva competenza del Ministero della Salute e l’accertamento della essenzialità della prestazione, come per l’urgenza, rientra nell’ambito della responsabilità del medico;
B) siano estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati, precisamente, come segue: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità la tutela della salute del minore; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
La Circolare del Ministero della Salute del 24 marzo 2000, n. 5, a tale proposito, ha chiarito che allo straniero si applicano le disposizioni del DPR 309/1990, in particolare, quelle relative ai servizi per le tossicodipendenze e gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi.
Quanto sopra detto, del resto, è stato confermato dall’art. 63 del DPCM 12 gennaio 2017 con il quale sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza.
L’art. 43, comma 3, del DPR 394/1999, inoltre, prevede che la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti sopra descritti, utilizzando il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), rilasciato, in sede di prima erogazione dell’assistenza, da una struttura pubblica con validità semestrale, rinnovabile, come precisato nella Circolare del Ministero della Salute sopra citata, che identifica l’assistito per tutte le prestazioni di cui all’art. 35, comma 3, sopra elencate. Tale codice, inoltre, è utilizzato per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
Tali prestazioni, inoltre, come chiarisce il comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. 286/1998, tra l’altro, espressamente richiamato dall’art. 63 del DPCM 12 gennaio 2017 sopra indicato, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani, benché il comma 4 dell’art. 43 del DPR 394/1999, a tale proposito, chiarisca che gli oneri delle prestazioni sanitarie di cui all’art. 35, comma 3, citato, erogate a soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, siano a carico della ASL competente per il luogo nel quale le prestazioni sono erogate. A tal fine il medesimo art. 43, comma 4, del DPR 394/1999, dispone che lo stato di indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all’ente sanitario erogante.
La Circolare ministeriale del 2000, tuttavia, anche in questo caso interviene a chiarire che lo stato di indigenza è attestato, al momento dell’assegnazione del codice regionale a sigla STP, mediante sottoscrizione di una dichiarazione, avente validità semestrale, redatta secondo lo schema allegato alla stessa.
Il comma 8 dell’art. 43 del DPR 394/1999, infine, demanda alle Regioni l’individuazione delle modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, possano essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica, e la Circolare ministeriale, a tale proposito, precisa che tali ipotesi organizzative, in quanto funzionanti come strutture di primo livello, dovranno, comunque, prevedere l’accesso senza prenotazione né impegnativa.
A tale ultimo proposito, tra l’altro, è intervenuto anche l’Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 255/CSR), nel quale è stato precisato che le Regioni e le Province autonome possono prevedere l’assegnazione, anche di tali soggetti, al MMG e al PLS.
Alla luce di quanto sopra detto, dunque, è necessario verificare la normativa a livello regionale e le indicazioni delle ASL, in quanto a livello nazionale si rimanda alle Regioni la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni a favore dei pazienti muniti di codice STP, fermo restando che le prestazioni ad essi garantite sono quelle urgenti, essenziali e continuative previste dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 286/1998.