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Limiti al lavoro subordinato con permesso studio e regime di tassazione del rimborso spese per le istruzioni dei figli.
Il commento alla circolare dell’INL sul regime del limite orario di lavoro subordinato e compatibilità con il permesso di studio e le novità in materia di tassazione dei rimborsi spese per istruzione dei figli di lavoratori in trasferta all’estero
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
Con la circolare n.1074 del 24/05/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronuncia sul permesso di soggiorno per motivi di studio e svolgimento di attività lavorativa.
Nello specifico vengono chiarite le implicazioni operative in caso di superamento del limite delle 20 ore settimanali ma rispettando comunque il limite annuale delle 1040 ore previste dalla legge che disciplina il lavoro subordinato per la persona con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione. L’Ispettorato chiarisce che non è possibile una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati.
Per cui lo svolgimento dell’attività lavorativa part-time con al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore ma con una articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore non è compatibile con il solo permesso studio, che ha la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. L’INL chiarisce lo studente è tenuto a chiedere la conversione del permesso studio in permesso per motivi di lavoro.
Con risposta n.294/2022, L’agenzia delle Entrate si pronuncia sul regime di tassazione del rimborso spese per l’acquisto di tablet/laptop. Nello specifico vengono chiariti gli aspetti fiscali nel caso dipendenti trasferiti in paesi stranieri con figli in età scolare e la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a favore dei figli iscritti in istituti scolastici. Come nel caso di acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico, contributo per il test d'ingresso il cui superamento è condizione per l'ammissione alla scuola.
L’Agenzia, fornendo parere positivo alla non imponibilità chiarisce che il rimborso da parte del datore delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei "transferred employees", per l'acquisto di laptop/tablet non costituisca reddito di lavoro dipendente, inoltre tale categoria può considerarsi come “categoria di dipendenti” come previsto dal comma 2 art. 51 del TUIR.
Per quanto riguarda il rimborso dell'eventuale costo di iscrizione per il sostenimento di un test d'ingresso, il cui superamento è condizione per iscrizione all'istituto scolastico, si ritiene che lo stesso non generi reddito di lavoro dipendente in quanto può rientrare tra le spese sostenute per la frequenza scolastica. In conclusione, si sottolinea che per la ricezione delle somme il dipendente debba essere fiscalmente in Italia ed è quindi tenuto ad assolvere le imposte in Italia nell’anno di ricezione delle somme di rimborso.