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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

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Novità in materia di obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

L’Emilia-Romagna impone vaccini per medici e infermieri nei reparti a rischio

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico-sanitario Sede nazionale Aiop

Il 6 novembre 2017 a livello nazionale è entrato in vigore per tutti gli operatori socio-sanitari e sanitari, l’obbligo di autocertificazione della situazione vaccinale previsto dal c.d. Decreto vaccini (d.l. n. 73 del 7.06.2017 convertito con l. n. 119 del 31.07.2017). Al fine di garantire maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro in area scolastica e sanitaria, tale provvedimento ha infatti introdotto per gli operatori scolastici, gli operatori socio-sanitari e gli operatori sanitari, un obbligo di autocertificazione sulla copertura vaccinale al fine di informarne il proprio datore di lavoro.
L’art. 3, comma 3bis, del suddetto decreto prevede, infatti, che «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori […] sanitari e socio-sanitari presentano […] alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale».

La Sede nazionale Aiop ha dato notizia di tale obbligo con circ. n. 128/2017, trasmettendo un fac-simile dell’autocertificazione, che indicava le vaccinazioni richieste agli operatori sanitari e socio-sanitari, fornito dal Ministero della Salute con circ. n. 25233 del 16.08.2017Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del DL 73/2017»).

Successivamente alcune Regioni sono intervenute sull’argomento (v. ad esempio lettera Regione Veneto prot. PG/2017/684313 del 26.10.2017) al fine di disciplinare ed uniformare l’esecuzione degli adempimenti conseguenti alla legge n. 119/2017.
In particolare, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con la delibera n. 351 del 12/03/2018 (allegata), ha introdotto un vero e proprio obbligo vaccinale per medici e infermieri operanti nei reparti più a rischio.
Il documento volto a ridurre i rischi di infezioni ospedaliere, a tutela dei pazienti e degli operatori sanitari, è rivolto a tutti gli operatori sanitari (sia dipendenti che libero professionisti) e indica le azioni che ogni Azienda dovrà mettere in campo al fine di ridurre il rischio infettivo, provvedendo a controlli periodici sugli operatori e limitandone le mansioni nei casi specifici di contagio a seconda delle attività svolte dal soggetto (idoneità parziale – inibizione a mansioni che comportino la possibilità di incidente biologico). Si precisa anche che se l’operatore che svolge operazioni EPP (operatore ad alto rischio di esposizione – ossia quello con più alto rischio di lesioni perecutanee, ecc.) non si sottopone al controllo in occasione delle visite mediche sarà giudicato non idoneo con limitazione all’effettuazione delle procedure ad alto rischio.

La delibera della Regione Emilia-Romagna potrebbe essere utilizzata come parametro di riferimento per ulteriori interventi normativi nelle altre Regioni. Per questo motivo la Sede nazionale Aiop continuerà a monitorare l’evoluzione della disciplina nazionale in materia e a darne informazione alle strutture Associate.
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