3519
Le novità sul lavoro
Ammortizzatori sociali, Inail e Cassa integrazione
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
NASpI e blocco dei licenziamenti: la circolare INPS - Con la circolare n. 180/2021 sono fornite alcune novità in materia di indennità di disoccupazione e risoluzione del rapporto di lavoro. Nello specifico sono definite le modalità operative in merito alla gestione ed erogazione dell’indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Nella circolare sono definite le finestre temporali e normative in cui l’istituto del licenziamento ha subito una sostanziale modifica nel corso dell’emergenza epidemiologica del biennio 2020/2021 e i casi di accesso alla NASpI a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con datore di lavoro per il quale è vigente o lo è stato il divieto di licenziamento.
Danno biologico: la circolare con i nuovi importi - La circolare n. 33/2021 dell’INAIL fornisce con decorrenza al 1° luglio 2021, i nuovi importi degli indennizzi del danno biologico. Nello specifico è definito l’importo tenendo conto che dalla legge di stabilità 2016, il legislatore ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Tramutazione di ferie in cassa integrazione: la nota dell’INL - Con la nota del 23/11/2021 n. 1799, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronuncia sul caso di ferie tramutate in cassa integrazione COVID-19. Nello specifico viene chiarito il profilo di illiceità della tramutazione delle ferie, già concesse e pianificate al lavoratore, in assenza di una sua comunicazione formale. Di fatto, considerando sempre come rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione di tale diritto costituzionalmente garantito sono ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali, siano supportate da adeguata motivazione.