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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato
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Può essere sospeso senza retribuzione l’operatore sanitario non vaccinato

Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 18441 del 28 luglio 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma si è pronunciata, per la prima volta, sulla questione relativa agli operatori sanitari non vaccinati ed alla conseguente sospensione dal lavoro senza retribuzione, confermando i precedenti in materia del Tribunale di Verona, Modena, Belluno e Terni, che avevano ritenuto pienamente legittimo l’operato del datore di lavoro.

Nel caso di specie, la lavoratrice, sottoposta a visita da parte del medico competente, era stata dichiarata “idonea con limitazioni”, disponendo il medico competente “non può essere in contatto con i residenti del villaggio” stante il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione contro il virus Sars Cov. 2.

La struttura, in virtù del richiamato giudizio, sospendeva la dipendente dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un eventuale revisione del giudizio di idoneità o cessazione delle limitazioni, “non risultando posizioni lavorative confacenti alla professionalità della ricorrente e quindi la possibilità di reimpiegar[la] diversamente”.

Ricorreva quindi in Tribunale la lavoratrice, sostenendo l’illegittimità della determinazione datoriale assunta in quanto – a suo dire – trattavasi di “provvedimento disciplinare per il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione”.

Il Giudice del Lavoro, nel respingere le su esposte doglianze, specificava che, nel caso di specie, il datore aveva adottato “un doveroso provvedimento di sospensione …stante la parziale inidoneità alle mansioni della lavoratrice. In questi casi, infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di sospendere in via momentanea il dipendente dalle mansioni alle quali è addetto ai sensi dell’art. 2087 c.c.”, riportando testualmente le copiose motivazioni della pronuncia del Tribunale di Modena che aveva ritenuto “inutile e irricevibile” da parte del datore di lavoro la prestazione lavorativa dell’operatore che aveva assunto “un ingiustificato contegno astensivo” rispetto al vaccino, poiché inidonea al soddisfacimento dell’interesse creditorio e alla realizzazione del sinallagma contrattuale.

Quanto poi alla sussistenza dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, nel confermare la legittimità della relativa sospensione, il Tribunale di Roma concludeva sancendo che “la giurisprudenza concordemente ritiene che se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione (cfr. Tribunale di Verona, Sent. n. 6750/2015; Cass. n. 7619/1995)”.

Per tali motivi, dunque, il Giudice respingeva il ricorso con condanna della dipendente alla refusione delle spese legali.

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