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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa
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Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa

Cassazione Sez. V Penale n. 50944 del 17 dicembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la condotta tenuta da un direttore amministrativo di un Residenza Sanitaria Assistenziale in cui si era verificato il suicidio di un paziente psichiatrico lanciatosi dal balcone.

Il primo grado di giudizio si era concluso con l’assoluzione dell’imputato, ma la Corte di Assise di Appello di Firenze aveva riformato la pronuncia, ritenendo il direttore responsabile di abbandono di persona incapace - fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 591 c.c.. Investito della questione, il Giudice di Legittimità ha anzitutto chiarito come all’interno delle RSA non siano previste forme personalizzate di vigilanza per i pazienti psichiatrici, i quali sono seguiti come gli altri pazienti, senza l’adozione di particolari misure.

Ed infatti, corre rammentare che sin dalla legge n. 180 del 1978 (Legge Basaglia) le strutture hanno abbandonato il modello c.d. “custodialistico” nella cura e nel trattamento terapeutico dei malati psichiatrici “modello che a maggior ragione, è estraneo alle strutture sanitarie assistenziali, e non ospedaliere, che sono destinate ad ospitare persone non autosufficienti, ma, quanto ai malati psichiatrici, sufficientemente “compensati””.

Del resto, continua la Corte, proprio il regime delle R.S.A. prevede che i degenti non possano essere rinchiusi nelle proprie camere, o essere limitati nei propri movimenti, né che debbano essere costantemente controllati dagli operatori. Ed infatti, “il concetto di abbandono…non può, infatti, essere esteso in un indeterminato obbligo di custodia “a vista”, né può essere l’esito di una valutazione ricavata ex post dall’evento verificatosi”.

Alla stregua di quanto sopra è stato ritenuto che l’obbligo di custodia andasse adeguato alle innovazioni introdotte con la richiamata legge “Basaglia”, attraverso cui è stata espressamente vietata la coazione strutturale ed introdotto, per il trattamento sanitario volontario, il ricovero dell’ammalato in strutture aperte con l’utilizzazione di servizi alternativi, essendo “la custodia del malato, finalizzata a soddisfare esigenze di ordine individuale, sociale e giuridico, comprese quelle di prevenzione di atti autolesivi ed eterolesivi, deve essere conciliata con la libertà terapeutica e la dignità del malato”.

In conclusione, la sentenza, ripercorrendo i più recenti approdi di legittimità in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale e ritenuto penalmente non apprezzabile la condotta del direttore della clinica, atteso che l’obbligo di custodia dell’incapace incombente su una RSA non può tradursi in una coazione di tipo strutturale.

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