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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa
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Divieto di coazione strutturale degli ospiti di Rsa

Cassazione Sez. V Penale n. 50944 del 17 dicembre 2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la condotta tenuta da un direttore amministrativo di un Residenza Sanitaria Assistenziale in cui si era verificato il suicidio di un paziente psichiatrico lanciatosi dal balcone.

Il primo grado di giudizio si era concluso con l’assoluzione dell’imputato, ma la Corte di Assise di Appello di Firenze aveva riformato la pronuncia, ritenendo il direttore responsabile di abbandono di persona incapace - fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 591 c.c.. Investito della questione, il Giudice di Legittimità ha anzitutto chiarito come all’interno delle RSA non siano previste forme personalizzate di vigilanza per i pazienti psichiatrici, i quali sono seguiti come gli altri pazienti, senza l’adozione di particolari misure.

Ed infatti, corre rammentare che sin dalla legge n. 180 del 1978 (Legge Basaglia) le strutture hanno abbandonato il modello c.d. “custodialistico” nella cura e nel trattamento terapeutico dei malati psichiatrici “modello che a maggior ragione, è estraneo alle strutture sanitarie assistenziali, e non ospedaliere, che sono destinate ad ospitare persone non autosufficienti, ma, quanto ai malati psichiatrici, sufficientemente “compensati””.

Del resto, continua la Corte, proprio il regime delle R.S.A. prevede che i degenti non possano essere rinchiusi nelle proprie camere, o essere limitati nei propri movimenti, né che debbano essere costantemente controllati dagli operatori. Ed infatti, “il concetto di abbandono…non può, infatti, essere esteso in un indeterminato obbligo di custodia “a vista”, né può essere l’esito di una valutazione ricavata ex post dall’evento verificatosi”.

Alla stregua di quanto sopra è stato ritenuto che l’obbligo di custodia andasse adeguato alle innovazioni introdotte con la richiamata legge “Basaglia”, attraverso cui è stata espressamente vietata la coazione strutturale ed introdotto, per il trattamento sanitario volontario, il ricovero dell’ammalato in strutture aperte con l’utilizzazione di servizi alternativi, essendo “la custodia del malato, finalizzata a soddisfare esigenze di ordine individuale, sociale e giuridico, comprese quelle di prevenzione di atti autolesivi ed eterolesivi, deve essere conciliata con la libertà terapeutica e la dignità del malato”.

In conclusione, la sentenza, ripercorrendo i più recenti approdi di legittimità in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte territoriale e ritenuto penalmente non apprezzabile la condotta del direttore della clinica, atteso che l’obbligo di custodia dell’incapace incombente su una RSA non può tradursi in una coazione di tipo strutturale.

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