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Misure urgenti per la ripresa delle attività economiche e sociali
D.L. 22 aprile 2021, n. 52
Francesca Gardini, Ufficio giuridico
È stato pubblicato nella G.U. del 22 aprile 2021, n. 96, il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, con il quale, sono state introdotte «misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», in vigore da ieri.
Il nuovo provvedimento, in primo luogo, proroga fino al 31 luglio 2021 l’applicazione sul territorio nazionale delle misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il DPCM 2 marzo 2021, ripristinando, contestualmente, a far data dal 26 aprile 2021 le Zone gialle con conseguente possibilità di spostamenti in entrata e in uscita dai territori che si collocano nelle Zone bianca e gialla; conferma, inoltre, fino al 31 luglio 2021, il parametro, già introdotto con il D.L. 30/2021 e reiterato con il D.L. 44/2021, dell’incidenza cumulativa dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, per l’applicazione, a livello regionale e provinciale, delle misure stabilite per la Zona rossa [art. 1].
Il D.L. in commento introduce, inoltre, disposizioni volte a disciplinare gli spostamenti in Zona arancione o rossa, precisando che è consentito entrare e uscire da tali territori, oltre che per le ragioni ormai note (esigenze lavorative, necessità, motivi di salute, rientro alla residenza, domicilio o abitazione) anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi anti COVID-19 [art. 2].
A tale ultimo proposito precisiamo che le certificazioni verdi anti COVID-19 [art. 9], contenenti i dati indicati nell’allegato 1 al nuovo D.L., vengono rilasciate dall’entrata in vigore del decreto, su richiesta dell’interessato, in modalità cartacea o digitale (possono essere rese disponibili anche con le modalità di cui al DPCM 8 agosto 2013), nei seguenti casi:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-Cov-2: in questo caso la certificazione, rilasciata al termine del ciclo vaccinale dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione, ha una validità di 6 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale. La certificazione potrà, inoltre, essere richiesta da coloro che hanno già completato ieri il ciclo di vaccinazione alla struttura che ha erogato il trattamento ovvero alla Regione o Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa;
- avvenuta guarigione da COVID-19: in questo caso la certificazione, rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente ovvero, in caso di non ricovero, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, ha una validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione. La certificazione, tuttavia, perde la sua validità nel caso in cui l’interessato venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Tale regime si applica, altresì, alle certificazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del nuovo D.L.;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2: in questo caso la certificazione, prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta, ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test. A tale proposito segnaliamo che il Decreto, ai fini del rilascio della certificazione, fornisce la definizione di test molecolare e antigenico [art. 9, comma 1, lett. a) e d)].
Il D.L. prevede, inoltre, la possibilità di riconoscimento delle certificazioni rilasciate in conformità al diritto vigente degli Stati membri dell’UE ovvero rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE e validate da uno stato membro dell’UE, come equivalenti a quelle sopra descritte, se conformi ai criteri che verranno definiti con Circolare del Ministero della Salute.
Le disposizioni sopra riportate in tema di certificazioni verdi anti COVID-19, tuttavia, è bene precisarlo, saranno applicabili in ambito nazionale fino all’attivazione della Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC) e all’adozione del relativo DPCM.
Sempre in tema di spostamenti il D.L. dispone che, dal 26 aprile al 15 giugno 2021 è consentito nella Zona gialla e, in ambito comunale, nella Zona arancione con espressa esclusione della Zona rossa, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, alle condizioni ivi previste (attualmente dalle ore 5:00 alle ore 22:00 nel limite di 4 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e persone disabili e non autosufficienti conviventi) [art. 2].
Il provvedimento in commento, inoltre, agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 introduce delle novità in tema di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore, attività dei servizi di ristorazione, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, piscine, palestre e sport di squadra, fiere, convegni e congressi, centri termali e parchi tematiche nonché di divertimento.
Il nuovo D.L. proroga, infine, fino al 31 luglio 2021 (a) la possibilità prevista dal D.L. 19/2020 di adottare, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, le misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus ivi previste, (b) l’applicazione delle misure contenute nel D.L. 33/2020, e (c) i termini previsti dalle disposizioni indicate nell’allegato 2 di cui riportiamo di seguito quelle di particolare interesse per le nostre strutture associte, rimandando, comunque, ad un’attenta lettura dell’allegato citato [artt. 10 e 11].
- Art. 5-bis, comma 3, del D.L. 18/2020, che consente l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari, anche prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’ISS.
- Art. 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020, che regolano il trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, prevendendo, la possibilità, tra l’altro, per le strutture private che operano nell’ambito del SSN di effettuare trattamenti dei dati personali, anche relativi agli artt. 9 e 10 del GDPR, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad esse attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
- Art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 34/2020, che introducono e disciplinano il riconoscimento alle strutture inserite nei piani regionali, adottati in attuazione della Circolare del Ministero della salute del 1° marzo 2020, GAB 2627, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19 e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.
- Art. 9 del D.L. 34/2020 che dispone la proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al DPCM 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio.
- Art. 83 del D.L. 34/2020 che disciplina la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
- Art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 che introducono e disciplinano la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
Si segnala che il nuovo D.L., a livello sanzionatorio, prevede espressamente che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 8, sopra menzionati, è sanzionata ai sensi dell’art. 4 del D.L. 19/2020 e che la falsificazione delle certificazioni verdi anti COVID-19 e il relativo uso sono punite ai sensi del codice penale (artt. 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489).