Il 22 marzo 2021 è stato pubblicato nella G.U. (n. 70) il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “Decreto Sostegni”), entrato in vigore lo scorso 23 marzo, con il quale sono state introdotte, tra l’altro, misure in materia di salute e sicurezza, contenute nel titolo III del decreto, che di seguito illustriamo.
È stato, in primo luogo, incrementato di euro 2.800.000.000 per l’anno 2021 il Fondo destinato all’acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV-2 e dei farmaci destinati alla cura dei pazienti con Covid-19 (c.d. “Fondo Vaccini”), istituito con l’art. 1, comma 447, della legge di bilancio 2021, con una dotazione originaria di 400 milioni di euro. Si tratta di un incremento che, da quanto risulta dalla relazione illustrativa al Decreto, è destinato nella misura di euro 2.100.000.000 all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e nella misura di euro 70.000.000 all’acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti COVID-19. A tale ultimo proposito si stima che circa 300.000.000 euro verranno utilizzati per il farmaco-principio attivo Remdesivir e che i restanti 400.000.000 euro verranno destinati per l’acquisto di farmaci anticorpi monoclonali.
Sono state apportate modifiche, inoltre, alle disposizioni della legge di bilancio 2021 con le quali è stato introdotto e regolato il piano strategico vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale. Si tratta di misure sostanzialmente finalizzate a rafforzare il piano strategico vaccinale alla luce della forte accelerazione data dal nuovo Governo alla campagna vaccinale a seguito della quale, tra l’altro, si è reso necessario ampliare la categoria di soggetti da destinare alla suddetta attività (cfr. Informaiop n. 392).
- È stato rivisto il ruolo dei medici specializzandi che, alla luce delle modifiche normative introdotte con il Decreto Sostegni, potranno partecipare su base volontaria alle attività di somministrazione dei vaccini a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione, manifestando, nei termini previsti dalla legge di bilancio 2021, al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dell’emergenza il loro interesse a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini (comma 460). Nella formulazione originaria della legge di bilancio 2021, invece, l’attività di profilassi vaccinale era considerata nell’ambito dell’attività formativa professionalizzante (comma 459).
- È stato previsto il coinvolgimento nella somministrazione dei vaccini, da parte delle Regioni e delle Province autonome, non solo dei medici di medicina generale ma, anche, dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi (comma 463bis). Si tratta di una misura che, si legge nella relazione tecnica al decreto, si è resa necessaria a causa della scarsa adesione degli infermieri/assistenti sanitarie alla manifestazione di interessi avviata dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dell’emergenza, rispetto alle previsioni, che ha comportato una riduzione della capacità di somministrazione di dosi nell’arco temporale di nove mesi con conseguente impossibilità di vaccinare nei termini stabiliti circa 28 milioni di assistiti.
- È stata riformulata la norma che prevedeva la possibilità per le aziende e gli enti del SSN di ricorrere, in via residuale, allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte del personale medico, infermieristico e degli assistenti sanitari dipendenti del SSN, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all’orario massimo di lavoro e ai riposi (comma 464). Tale possibilità, infatti, non è più solo residuale ma generale.
- È stata sospesa per il personale infermieristico del SSN che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SRAS-CoV-2 al di fuori dell’orario di servizio, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale, la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi (comma 464bis).
- È stato rivisto il ruolo dei farmacisti che, opportunamente formati, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato, possono effettuare la vaccinazione contro il virus da SARS-CoV-2, senza la supervisione dei medici, espressamente prevista, invece, nella formulazione originaria della disposizione della legge di bilancio 2021 che ha previsto la somministrazione in via sperimentale per il 2021 dei vaccini presso le farmacie aperte al pubblico (comma 471).
Alla luce del coinvolgimento di diversi operatoti sanitarie e delle farmacie territoriali nel piano strategico dei vaccini, come sopra descritto, è stato consentito, nell’ambito del detto piano, l’utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS).
È stato previsto, altresì, il riconoscimento, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, nel limite dell’importo di euro 200 milioni di euro; l’attuazione della norma, tuttavia, è demandata a successivo decreto interministeriale da adottarsi previa intesa di Conferenza permanente. Lo scopo della disposizione, come si legge nella relazione illustrativa al Decreto, è di passare da un sistema di remunerazione fondato sulla scontistica sul prezzo ad una remunerazione che valorizzi la funzione (in tal caso si incentiverebbe la vendita anche dei farmaci generici, che hanno un presso più basso rispetto agli altri).
Sono state introdotte, per di più, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel settore biofarmaceutico, al fine di favorire il potenziamento della ricerca e della riconversione industriale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.
Il nuovo D.L., infine, proroga per quattro mesi le misure introdotte con l’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 34/2020 con i quali (i) è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche (c.d. Covid Hotel), al fine di far fronte a improrogabili esigenze connesse con l’emergenza in corso, ovvero ospitare persone in sorveglianza sanitaria, in isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata ed (ii) è stata disposta l’implementazione da parte delle aziende sanitarie delle attività di assistenza domiciliare integrata o equivalente, per i pazienti in isolamento anche nei Covid Hotel, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato, garantendo il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. A tale fine, per l’anno 2021, è stato incrementato il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato cui accedono Regioni e Province autonome nei limiti ivi previsti.
Sono stati prorogati, altresì, la ferma dei medici e degli infermieri militari, con il loro consenso, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e in vista dell’attuazione del piano vaccinale, e gli incarichi individuali conferiti dal Ministero della Difesa a biologi, chimici e fisici, in virtù delle esigenze imposte dal perdurare dell’emergenza pandemica di continuare ad effettuare e processare una grande quantità di tamponi molecolari, di avviare la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui c.d. anticorpi monoclonali e sull’applicazione dei c.d. neutralizzanti.
Rimandiamo al testo del Decreto per i dettagli delle misure sopra rappresentate nei tratti fondamentali.