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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

La scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione
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La scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione

Ordinanza n. 19826 Cassazione Civile, Sez. 1, 22 settembre 2020

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 16 settembre 2008, respingeva la domanda di una Casa di Cura con la quale chiedeva la condanna dell’Azienda USL 6 di Palermo e dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia al pagamento, in suo favore, del corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate, in regime di convenzionamento, negli anni 1995-1997 in favore di «neonati nati sani», autonomamente rispetto all’evento parto.

Il Giudice di prime cure, a fondamento della sua decisione, poneva la sussistenza di una inscindibile relazione tra la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e il pagamento della prestazione resa secondo la voce dell’apposita tariffa, conseguentemente, concludeva che sino all’introduzione dell’obbligo di compilazione della SDO anche per i neonati sani ricoverati nel nido, avvenuta ad opera del DM 30 giugno 1997, non sarebbe dovuta alcuna remunerazione per attività assistenziali, diversa da quella del parto.

A medesima conclusione addiveniva, inoltre, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 1° dicembre 2014, avverso la quale la Casa di Cura presentava ricorso per Cassazione, accolto con Ordinanza n. 19826 pubblicata il 22 settembre 2020.

La Suprema Corte, partendo dall’assunto che la ratio decidendi della sentenza impugnata «è che esista una correlazione tra la SDO e i compensi per prestazioni sanitarie, tale da indurre ad escludere la remunerabilità delle prestazioni per il neonato sano relativamente al periodo 1995-1997, ove l’obbligo di compilazione della SDO non era stato ancora istituito», ne ha dichiarato l’erroneità in quanto la correlazione tra obbligo di compilazione della SDO e la remunerabilità della prestazione sanitaria in convenzione con il SSN è priva di valido fondamento normativo.

Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, quanto sostenuto dai giudici di merito sovverte il rapporto logico fra obbligo di compilazione della SDO e la remunerabilità della prestazione sanitaria, attribuendo a uno strumento conoscitivo e statistico, quale è la SDO, la funzione di presupposto normativo; nella normativa primaria e secondaria che individua le prestazioni remunerabili, invece, ad avviso degli Ermellini, occorre rinvenire i pilastri fondanti tanto il diritto al corrispettivo e quanto l’obbligo di compilazione della SDO.

La remunerazione della prestazione, in altre parole, deve essere riconosciuta in quanto prevista da tariffario e non in quanto ne sia prevista (e non già semplicemente effettuata) la documentazione e avallare la tesi sostenuta dai giudici di merito, precisa la Corte di Cassazione, vorrebbe dire sovvertire il rapporto tra classificazione delle prestazioni rimborsabili (DRG) e SDO che ne documenta l’effettuazione.

La funzione informativa e statistica della SDO, del resto, sarebbe evidente.

Il DM 28 dicembre 1991 ha istituito la SDO quale «strumento ordinario per la raccolta di informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale», introducendo, conseguentemente, l’obbligo per tutti gli istituti di ricovero, pubblici e privati, di adottare entro il 30 giugno 1992 la SDO, quale parte integrante della cartella clinica e con le medesime valenze di carattere medico-legale; con successivo DM 26 luglio 1993, inoltre, è stato attivato il flusso informatico relativo alla scheda di dimissione ospedaliera «quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati in tutto il territorio nazionale».

Tanto ciò detto, atteso che la regione Sicilia con decreto assessorile 7 novembre 1995, con decorrenza 1° gennaio 1995, ha determinato le tariffe regionali relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera pubblica e privata, prevedendo un’apposita tariffa per il «neonato nato sano», in conformità al DM 15 aprile 1994 e in difformità dal DM 14 dicembre 1994, che aveva funzione suppletiva rispetto alla normativa della Regione autonoma che ha regolato la specifica materia, peraltro in sintonia con il DM 15 aprile 1994, la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

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