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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

La scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione
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La scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione

Ordinanza n. 19826 Cassazione Civile, Sez. 1, 22 settembre 2020

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 16 settembre 2008, respingeva la domanda di una Casa di Cura con la quale chiedeva la condanna dell’Azienda USL 6 di Palermo e dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia al pagamento, in suo favore, del corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate, in regime di convenzionamento, negli anni 1995-1997 in favore di «neonati nati sani», autonomamente rispetto all’evento parto.

Il Giudice di prime cure, a fondamento della sua decisione, poneva la sussistenza di una inscindibile relazione tra la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e il pagamento della prestazione resa secondo la voce dell’apposita tariffa, conseguentemente, concludeva che sino all’introduzione dell’obbligo di compilazione della SDO anche per i neonati sani ricoverati nel nido, avvenuta ad opera del DM 30 giugno 1997, non sarebbe dovuta alcuna remunerazione per attività assistenziali, diversa da quella del parto.

A medesima conclusione addiveniva, inoltre, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 1° dicembre 2014, avverso la quale la Casa di Cura presentava ricorso per Cassazione, accolto con Ordinanza n. 19826 pubblicata il 22 settembre 2020.

La Suprema Corte, partendo dall’assunto che la ratio decidendi della sentenza impugnata «è che esista una correlazione tra la SDO e i compensi per prestazioni sanitarie, tale da indurre ad escludere la remunerabilità delle prestazioni per il neonato sano relativamente al periodo 1995-1997, ove l’obbligo di compilazione della SDO non era stato ancora istituito», ne ha dichiarato l’erroneità in quanto la correlazione tra obbligo di compilazione della SDO e la remunerabilità della prestazione sanitaria in convenzione con il SSN è priva di valido fondamento normativo.

Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, quanto sostenuto dai giudici di merito sovverte il rapporto logico fra obbligo di compilazione della SDO e la remunerabilità della prestazione sanitaria, attribuendo a uno strumento conoscitivo e statistico, quale è la SDO, la funzione di presupposto normativo; nella normativa primaria e secondaria che individua le prestazioni remunerabili, invece, ad avviso degli Ermellini, occorre rinvenire i pilastri fondanti tanto il diritto al corrispettivo e quanto l’obbligo di compilazione della SDO.

La remunerazione della prestazione, in altre parole, deve essere riconosciuta in quanto prevista da tariffario e non in quanto ne sia prevista (e non già semplicemente effettuata) la documentazione e avallare la tesi sostenuta dai giudici di merito, precisa la Corte di Cassazione, vorrebbe dire sovvertire il rapporto tra classificazione delle prestazioni rimborsabili (DRG) e SDO che ne documenta l’effettuazione.

La funzione informativa e statistica della SDO, del resto, sarebbe evidente.

Il DM 28 dicembre 1991 ha istituito la SDO quale «strumento ordinario per la raccolta di informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale», introducendo, conseguentemente, l’obbligo per tutti gli istituti di ricovero, pubblici e privati, di adottare entro il 30 giugno 1992 la SDO, quale parte integrante della cartella clinica e con le medesime valenze di carattere medico-legale; con successivo DM 26 luglio 1993, inoltre, è stato attivato il flusso informatico relativo alla scheda di dimissione ospedaliera «quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati in tutto il territorio nazionale».

Tanto ciò detto, atteso che la regione Sicilia con decreto assessorile 7 novembre 1995, con decorrenza 1° gennaio 1995, ha determinato le tariffe regionali relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera pubblica e privata, prevedendo un’apposita tariffa per il «neonato nato sano», in conformità al DM 15 aprile 1994 e in difformità dal DM 14 dicembre 1994, che aveva funzione suppletiva rispetto alla normativa della Regione autonoma che ha regolato la specifica materia, peraltro in sintonia con il DM 15 aprile 1994, la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

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