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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Valida la disdetta orale degli accordi collettivi aziendali
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Valida la disdetta orale degli accordi collettivi aziendali

Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Nella interessante sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è trovata ad esaminare una pronuncia della Corte d’Appello di Milano con cui era stata confermata la condanna di un datore di lavoro al pagamento di premi previsti da accordi collettivi aziendali, in cui era previsto il rinnovo annuale tacito, salvo disdetta da manifestarsi entro l’ultimo giorno di gennaio. La Corte aveva infatti ritenuto irrilevante la disdetta posta in essere da datore di lavoro sia in forma orale che scritta, quest’ultima perché tardiva. L’azienda, nello specifico, aveva dapprima dato disdetta in forma orale in data 27 gennaio, in occasione di un incontro con le organizzazioni sindacali, e poi con una lettera datata 29 gennaio, ma pervenuta alla controparte il successivo 3 febbraio, quindi tardivamente.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra i vari motivi di ricorso, la validità e quindi la tempestività della dichiarazione di recesso comunicata oralmente.
Il Supremo Collegio, ripercorrendo la normativa nonché i precedenti giurisprudenziali in materia di libertà di forma, ha innanzitutto fissato il principio di diritto per cui, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, ben potendo esso “realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti”, salvo diversa e precedente pattuizione scritta ex art. 1352 c.c..
Una volta stabilita la libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà, secondo la Corte, deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso o il recesso unilaterale (o disdetta). Tanto deriva dal consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale per cui il recesso è un negozio recettizio che, pur non richiedendo formule sacramentali, nondimeno resta assoggettato agli stessi vincoli formali eventualmente prescritti per il contratto costitutivo del rapporto al cui scioglimento sia finalizzato (cfr. Cass. n. 14730/2000, Cass. n. 5454/90 e Cass. n. 5059/86). Di tal che se l’accordo può essere stipulato senza necessità di atto scritto, anche il relativo recesso è assoggettato al principio della libertà di forma, fermo restando l’onere incombente sul datore di lavoro di dimostrare l’esistenza di una effettiva disdetta verbale.
La Corte, fissando il principio di diritto che la “libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune …ed ai i negozi connessivi, come il recesso unilaterale” ha dunque accolto il ricorso del datore di lavoro, rinviando alla Corte di Appello per l’accertamento, tramite istruttoria, dell’effettività della disdetta orale.
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