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Obbligo mascherine: proroga al 31 ottobre 2022 per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
Pubblicata in G.U. l’Ordinanza del 29 settembre 2022
È stata pubblicata nella G.U. 30 settembre 2022, n. 229, l’Ordinanza con la quale il Ministero della Salute, come anticipato nella nostra Circolare 144/2022, ha ritenuto necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 settembre 2022, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
L’andamento epidemiologico, rilevato in questo periodo, infatti, ha evidenziato che persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio.
È stata disposta, pertanto, la proroga fino al 31 ottobre 2022, dell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, ivi comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
L’Ordinanza, tuttavia, precisa che non hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, i seguenti soggetti:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
I responsabili delle nostre strutture associate, dunque, dovranno continuare verificare il rispetto del suddetto obbligo (art. 1, comma 3).