2924
Incarichi ai pensionati per l’emergenza COVID-19, esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi aziendale e nuove comunicazioni per il lavoro agile
Commentiamo il messaggio INPS sulla gestione previdenziale e relativa proroga degli incarichi ai pensionati per l’emergenza da COVID-19, la Circolare INPS sull’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi e le novità operative in merito alla comunicazione obbligatoria di lavoro agile da assolvere entro l’01/11/2022
David Trotti, consulente Sede nazionale
MESSAGGIO INPS n. 3287/2022 - COVID-19 trattamento previdenziale e pensionistico relativamente agli incarichi conferiti ai pensionati
Con il messaggio dell’INPS n. 3287/2022 sono fornite le indicazioni in merito al trattamento previdenziale e pensionistico relativamente agli incarichi conferiti ai pensionati per far fronte all’emergenza da COVID-19. Nello specifico sono fornite le indicazioni in merito al trattamento dei redditi percepiti, fino alla data del 31 dicembre 2023, periodo fino al quale è stata prorogata la possibilità di conferire incarichi straordinari. L’INPS chiarisce che fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni in esame continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).
MESSAGGIO INPS n. 99/2022 - Trattamento previdenziale e pensionistico relativamente agli incarichi conferiti ai pensionati
L’INPS con la circolare n. 99/2022 fornisce le indicazioni in merito all’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi aziendale. Nello specifico l’esonero interessa le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti e i lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese. L’incentivo spetta per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Tale esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
DM 149/2022 - Istruzioni in merito alle nuove comunicazioni semplificate per il lavoro agile
Con il D.M n. 149/2022 sono state fornite le istruzioni in merito alle nuove comunicazioni semplificate per il lavoro agile. Per tutti i datori di lavoro interessati è disponibile dal 1° settembre 2022 l'apposito modulo attraverso il portale. Le comunicazioni sono da inviare obbligatoriamente a decorrere dal 1° settembre 2022 solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente. Le comunicazioni in merito al lavoro agile, ricorda il Ministero del Lavoro sono da effettuare entro il termine di 5 giorni. In conclusione, viene chiarito che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.