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Notizie dalla Liguria

Accordo tra Fasi, Aiop, Federanisap, Aris e Agespi per l’ottimizzazione delle prestazioni sanitarie integrative

Milano, 7 febbraio 2019

Il 7 febbraio, nell’ambito di Connext-Confindustria, il primo evento di partenariato industriale, in programma a Milano, è stato presentato l’accordo sottoscritto tra Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti italiani e le Associazioni di categoria Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Federanisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitaria Ambulatoriale Private), Aris (Associazione religiosa Istituti Socio Sanitari) e AGeSPI (Associazione gestori servizi socio sanitari e cure post intensive).

Necessaria una maggiore erogazione di prestazioni a livello regionale e risorse per il rinnovo dei contratti

Comunicato stampa del 23 gennaio 2019 a seguito della dichiarazioni del Ministro Grillo sul tavolo di lavoro per il Patto per la Salute

“Auspico che il nuovo Patto per la Salute tenga nella dovuta considerazione, tra i tanti temi, due che, a nostro avviso, sono prioritari: la possibilità per le Regioni, nel rispetto delle risorse assegnate alle stesse, di erogare maggiori prestazioni sanitarie e servizi aggiuntivi per ovviare alla criticità delle liste d’attesa e che queste possano essere garantite dalle nostre strutture, in tempi rapidi, con costi certi e qualità verificabile; la possibilità, sempre per le Regioni, di utilizzare le proprie risorse per il doveroso rinnovo del contratto dei lavoratori che operano nella componente privata del Servizio sanitario".
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Notizie Aiop Nazionale

Incarichi ai pensionati per l’emergenza COVID-19, esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi aziendale e nuove comunicazioni per il lavoro agile
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Incarichi ai pensionati per l’emergenza COVID-19, esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori da aziende in crisi aziendale e nuove comunicazioni per il lavoro agile

Commentiamo il messaggio INPS sulla gestione previdenziale e relativa proroga degli incarichi ai pensionati per l’emergenza da COVID-19, la Circolare INPS sull’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi e le novità operative in merito alla comunicazione obbligatoria di lavoro agile da assolvere entro l’01/11/2022

David Trotti, consulente Sede nazionale

MESSAGGIO INPS n. 3287/2022 - COVID-19 trattamento previdenziale e pensionistico relativamente agli incarichi conferiti ai pensionati

Con il messaggio dell’INPS n. 3287/2022 sono fornite le indicazioni in merito al trattamento previdenziale e pensionistico relativamente agli incarichi conferiti ai pensionati per far fronte all’emergenza da COVID-19. Nello specifico sono fornite le indicazioni in merito al trattamento dei redditi percepiti, fino alla data del 31 dicembre 2023, periodo fino al quale è stata prorogata la possibilità di conferire incarichi straordinari. L’INPS chiarisce che fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni in esame continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).

MESSAGGIO INPS n. 99/2022 - Trattamento previdenziale e pensionistico relativamente agli incarichi conferiti ai pensionati

L’INPS con la circolare n. 99/2022 fornisce le indicazioni in merito all’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi aziendale. Nello specifico l’esonero interessa le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti e i lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese. L’incentivo spetta per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato e per i trasferimenti di lavoratori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Tale esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

DM 149/2022 - Istruzioni in merito alle nuove comunicazioni semplificate per il lavoro agile

Con il D.M n. 149/2022 sono state fornite le istruzioni in merito alle nuove comunicazioni semplificate per il lavoro agile. Per tutti i datori di lavoro interessati è disponibile dal 1° settembre 2022 l'apposito modulo attraverso il portale. Le comunicazioni sono da inviare obbligatoriamente a decorrere dal 1° settembre 2022 solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente. Le comunicazioni in merito al lavoro agile, ricorda il Ministero del Lavoro sono da effettuare entro il termine di 5 giorni. In conclusione, viene chiarito che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

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