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DdL Concorrenza: la riformulazione dell’articolo 13
Dal confronto tra Governo e maggioranza è stato definito un accordo di massima per l’esame degli articoli tra Camera e Senato
Barbara Castellano, Relazioni Istituzionali della Sede nazionale
Nelle scorse settimane la discussione sull’iter del DdL Concorrenza ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", A.S. 2469) tra i gruppi parlamentari di Maggioranza e il Governo si è fatta più fitta.
Come riportato dalle agenzie di stampa, è stato raggiunto un accordo di massima per un doppio passaggio parlamentare “effettivo”, quindi con possibilità di modifiche sia alla Camera che al Senato, per quanto diviso: una parte del provvedimento sarà esaminata da Montecitorio e un'altra Palazzo Madama. Dovrebbe in ogni caso essere assicurato che si proceda a lavorare sempre in maniera coordinata (Camera-Senato) su tutte le questioni.
Il titolo dedicato alla Salute, nel quale è presente l'art. 13 in materia di revisione dei criteri di accreditamento e convenzionamento delle strutture private, è stato affidato al Senato dove giovedì 12 maggio, presso la Commissione Industria del Senato, è stata presentata un'ulteriore riformulazione della proposta emendativa 13.6 (testo 3) e, quindi, sostitutiva dell'art. 13 del Disegno di legge.
L’articolo, che è ora rubricato “Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati” , tanto nel caso del comma 1, lett. a) che introduce il comma 7 all’art. 8-quater del D.Lgs 502/92 e comma 1, lett. b) che introduce il comma 1-bis all’art. 8-quinquies dello stesso decreto legislativo, demanda genericamente la definizione di tutte le modalità dell’attività di controllo, vigilanza e monitoraggio delle strutture, ai fini di accreditamento e contrattualizzazione, a un futuro decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Inoltre rispetto al testo originario, tra le altre cose si stabilisce che il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.
L’articolato, al quale sono state aggiunte alcune disposizioni in materia di sanità integrativa, si conclude con una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni di cui all’articolo “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Questa settimana, tanto la Commissione Bilancio del Senato, quanto la Commissione Industria, torneranno a riunirsi per procedere con l’esame del Disegno di Legge.