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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Il lavoratore che commette più volte lo stesso errore nello svolgimento della propria attività può essere legittimamente licenziato
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Il lavoratore che commette più volte lo stesso errore nello svolgimento della propria attività può essere legittimamente licenziato

Corte di Cassazione sentenza n. 15410 del 30 maggio 2023

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

Con la recente pronuncia del 30 maggio 2023, i giudici di legittimità hanno stabilito che è possibile licenziare per giusta causa il dipendente al quale è stata contestata la reiterata erroneità delle operazioni, se previsto dal CCNL applicato, in quanto la prosecuzione del rapporto, senza garanzie di diligenza nelle prestazioni, finirebbe per danneggiare il datore di lavoro.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore era stato trasferito al reparto macelleria degli animali, dopo aver lavorato, inizialmente come scaricatore di casse e poi come mulettista-carrellista; attività questa che non poteva più svolgere per motivi di salute, venendo dichiarato parzialmente idoneo con limitazioni.

Durante lo svolgimento delle nuove mansioni nel reparto macelleria, il dipendente aveva commesso per tre volte lo stesso errore in sei mesi. Il datore di lavoro applicava le sanzioni disciplinari previste dal CCNL fino al licenziamento per recidiva plurima.

Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo che le nuove mansioni non fossero conformi alle prescrizioni mediche. Il Tribunale di Forlì respingeva la domanda e la Corte d’Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale forlivese, riteneva il licenziamento “emesso nel pieno rispetto del contratto collettivo nazionale e proporzionato all’errore, in considerazione della sua reiterazione”.

Veniva quindi adita la Corte di Cassazione, deducendo il ricorrente, fra gli altri motivi, la violazione e la falsa applicazione del principio di proporzionalità tra fatto contestato e provvedimento di licenziamento, soprattutto con riguardo alle circostanze concrete ed alle modalità soggettive della condotta del lavoratore.

La Suprema Corte, tuttavia, rigettava il ricorso del lavoratore.

A tal proposito, gli Ermellini hanno sancito che, come risulta da una consolidata giurisprudenza in materia, sebbene la tipizzazione della giusta causa nel CCNL non sia vincolante per il datore di lavoro, perché spetta sempre al giudice valutare se la condotta del lavoratore è così grave da legittimare il licenziamento, la scala valoriale del contratto deve rappresentare uno dei “parametri di valutazione” del giudice. 

Nel caso in esame, dunque, la recidiva plurima, indicata nella scala dei valori del contratto come ipotesi che giustifica il licenziamento per giusta causa, acquisisce un peso considerevole.

Infatti, i giudici di legittimità riconoscono che, in casi come quello oggetto della seguente analisi, la prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe pregiudizievole per gli scopi aziendali, in considerazione della condotta di un lavoratore “che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti ed a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza”.

Con la sentenza in analisi, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se la clausola del licenziamento per recidiva plurima è inserita all’interno del CCNL, incappare più volte nello stesso errore in un breve arco di tempo potrebbe rappresentare una giusta causa di recesso del datore di lavoro.

 

 

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