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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

INPS e CU 2019

David Trotti, Consulente nazionale AIOP

DOMANDE DI SOSTEGNO AL REDDITO E PREVIDENZIALI PER I SOGGETTI IRREPERIBILI
Con il messaggio n.689/2019 l’INPS fornisce le istruzioni operative riguardo alla gestione delle domande per le prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali per le persone definite irreperibili o senza fissa dimora. Tale particolare status, per l’ordinamento italiano, comporta la cancellazione del soggetto dall’anagrafe comunale e la perdita di una seria di diritti civili quali diritto al voto, l’impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche e documenti di riconoscimento nonché la cancellazione dall’assistenza sanitaria. Nel messaggio l’Istituto riepiloga le modalità di gestione ed eventuale erogazione per le prestazioni di sostegno al reddito a carattere assistenziale, a sostegno della genitorialità (bonus asili nido e assegno di natalità), prestazioni previdenziali (NASpI e DIS-COLL) per le quali la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento dei trattamenti, ma farà fede il requisito del domicilio, necessario per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per la gestione delle domande NASpI. In conclusione, sono definiti i casi di erogazione delle prestazioni sanitarie (come malattia, maternità, ANF) e la corretta gestione dell’informazione relativa al decesso dell’utente risultante irreperibile/senza fissa dimora.

CERTIFICAZIONE UNICA 2019: L’INOLTRO TELEMATICO ED EVENTUALI SANZIONI
Fissata al 7 marzo la data per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, della Certificazione Unica 2019. La certificazione relativa ai redditi 2018 sarà poi da consegnare al precettore delle somme il prossimo 1° aprile (essendo il 31 marzo una domenica). I sostituti d’imposta sono obbligatori all’invio della CU per le certificazioni contenenti redditi erogati e ritenute operate nel rapporto di lavoro, compensi e provvigioni dei lavoratori autonomi. Tra le novità, per l’anno 2019, l’aggiunta del campo per la valorizzazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, detto A.P.E., l’eliminazione di alcuni codici relativi al versamento del TFR per gli iscritti a forme pensionistiche complementari. Presenti campi specifici per la valorizzazione delle erogazioni in natura e premi di risultato. Sono state poi aggiunte sezioni relative a tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale che non coincide con quello previdenziale. L’invio tardivo od omesso invio della CU 2019 comporterà un addebito sanzionatorio pari a euro 100 per certificazione fino ad un massimo di 50.000 euro. Possibile rettificare e ritrasmettere entro 5 giorni successivi alla scadenza (7 marzo) la certificazione senza sanzione, se tale correzione avverrà invece entro i 60 giorni la sanzione sarà pari ad un terzo per singola certificazione fino ad un massimo di 20.000.
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