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Notizie dalla Liguria

Riprende il dialogo Aiop-Aris con le Organizzazioni Sindacali

Il rinnovo del Contratto nazionale del personale non medico, che opera nella componente di diritto privato del Ssn è, da sempre, un’assoluta priorità per Aiop e Aris, e non è mai stato messo in discussione, nel rispetto dei legittimi interessi delle parti. A seguito dell’improvvisa interruzione delle trattative, avvenuta il 27 gennaio scorso, Barbara Cittadini, Presidente nazionale Aiop e Padre Virginio Bebber, Presidente nazionale Aris, hanno avviato immediati contatti con tutti gli interlocutori istituzionali, ribadendo l'assoluta volontà di rispettare gli impegni assunti nei confronti degli oltre 100mila lavoratori che ogni giorno, con grande professionalità, consentono agli italiani di avere una risposta alla propria domanda di salute, tenuto conto delle esigenze delle strutture rappresentate.

Il cammino verso il rinnovo del CCNL del personale non medico ha compiuto un nuovo passo in avanti

Forte segnale di responsabilità da parte dell’Assemblea AIOP

L’Assemblea generale dell’Aiop, convocata a Roma il 22 gennaio u.s., per esprimersi sul tema del rinnovo del CCNL, ha ribadito la volontà di definire, in tempi rapidi, l’intesa per il rinnovo del contratto del personale non medico della componente di diritto privato del Ssn, nel rispetto degli accordi e dei risultati con le Istituzioni e le Organizzazioni sindacali.
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Notizie Aiop Nazionale

È possibile irrogare un secondo licenziamento se non vi è ancora sentenza definitiva sul primo
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È possibile irrogare un secondo licenziamento se non vi è ancora sentenza definitiva sul primo

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 2274 del 23 gennaio 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La recentissima sentenza in commento affronta il caso di un dipendente il quale, in pendenza di un giudizio inerente ad un primo licenziamento, impugnava giudizialmente il secondo licenziamento disciplinare irrogatogli dal datore di lavoro. Il primo grado di giudizio si concludeva con pronuncia dichiarativa dell’inefficacia sopravvenuta del secondo licenziamento: ciò in quanto, nelle more di tale giudizio, vi era stato, in primo grado, l’accertamento giudiziale della legittimità del primo licenziamento. La Corte d’Appello – a seguito dell’intricata vicenda processuale meglio specificata nella pronuncia che ci occupa – confermava l’inefficacia del secondo licenziamento e ciò a fronte di una sentenza, seppur non definitiva, che aveva affermato la legittimità del primo.

Avverso tale provvedimento giudiziale ricorreva in cassazione il datore di lavoro.

Orbene, la Suprema Corte, con una articolata pronuncia, perviene alla conclusione che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato a un dipendente il licenziamento, può legittimamente intimargli un secondo e successivo licenziamento fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Per gli Ermellini, infatti, entrambi i licenziamenti sono in sé astrattamente idonei a risolvere il rapporto di lavoro, dovendosi ritenere il secondo produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Specifica a tal proposito la Cassazione che “è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato.  Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti cessa allorquando vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che, se sia di annullamento, consentirà al secondo licenziamento di produrre i propri effetti e, se sia di rigetto dell'impugnativa, renderà il secondo recesso definitivamente inefficace. Tuttavia, al di là di effetti provvisori dati dal risultare in ipotesi il primo licenziamento annullato con sentenza ancora soggetta a impugnazione, con la conseguenza di assicurare di fatto provvisoria efficacia al secondo licenziamento, è evidente che la definizione stabile dell'assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull'assetto del primo licenziamento. Ne deriva un tratto di autonomia tra i due licenziamenti, tale per cui l'inefficacia del secondo non può essere giudizialmente dichiarata sulla base di un dato provvisorio, quale derivante dalla pronuncia ancora impugnabile resa sul primo licenziamento. In tale frangente, il giudice del secondo licenziamento, se il giudizio sul primo licenziamento non sia ancora giunto a pronuncia con sentenza passata in giudicato, deve pronunciare sulla legittimità o meno di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo, proprio perché quel nesso si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento”.

Pertanto, ove il datore intenda promuovere una nuova contestazione nonostante l’intervenuta cessazione del rapporto, ancora sub judice, dovrebbe avere cura di precisare nella lettera che l’azione viene cautelativamente avviata in virtù dell’impugnativa del primo licenziamento e solo per l’ipotesi in cui esso sia dichiarato invalido o inefficace.

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