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L’incentivo per l’assunzione di “NEET”, i chiarimenti INAIL per la prevenzione del caldo sui luoghi di lavoro e l’interpello del Ministero dell’Economia sui lavoratori impatriati
Commentiamo la circolare INPS sull’incentivo per il 2023 per le assunzioni di NEET a tempo indeterminato, la nota INAIL sugli obblighi in capo dal datore di lavoro per la gestione del rischio danni da calore e l’interpello del Ministero dell’Economia sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione per i lavoratori rimpatriati.
David Trotti, consulente Sede nazionale
Con la circolare n.68/2023 l’INPS pubblica le istruzioni operative per l’applicabilità dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET”, Not (engaged in) Education, Employment or Training. Tale incentivo riguarda le assunzioni effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Nella circolare sono chiariti i datori di lavoro che possono accedere al beneficio e i requisiti soggettivi in capo al futuro lavoratore. L’incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per 12 mesi. Per poter usufruire dell’incentivo il datore di lavoro ha l’obbligo di dimostrate un incremento occupazionale netto calcolato in Unità Lavoro Annuo, c.d. ULA.
Con una nota del 13 luglio 2023 l’INAIL fornisce alcuni chiarimenti in merito al tema della sicurezza del lavoro e microclima e rischio danni da calore. Nella nota sono riepilogate le normative e i documenti di prassi riguardanti il tema, gli obblighi del datore di lavoro in tema di tutela della sicurezza, DVR, POS nonché le istruzioni relative alla CIGO per temperature elevate.
Con interpello del 19 luglio 2023 n.501137 il Ministero dell’Economia si pronuncia sul tema del regime fiscale speciale applicabile ai c.d. lavoratori impatriati. Nello specifico il Ministero chiarisce il requisito dell’iscrizione all’AIRE per l’accesso all’agevolazione riepilogando l’impianto normativo e le modifiche introdotte dalla conversione in legge, la n.58/2019 del d.l. n.34/2019. Viene ricordato che possono fruire dell’estensione del regime dei lavoratori impatriati le persone fisiche che: durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea; hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019. Sono esclusi i lavoratori impatriati che non sono stati iscritti all’AIRE e che sono cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.