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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Anche al lavoratore dimissionario in ragione del trasferimento oltre i 50 km compete la Naspi
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Anche al lavoratore dimissionario in ragione del trasferimento oltre i 50 km compete la Naspi

Tribunale di Torino Sezione lavoro sentenza n. 429 del 27 aprile 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di una lavoratrice, dimessasi per giusta causa stante il trasferimento ad una unità produttiva distante oltre 50 km rispetto alla sua residenza, alla quale l’INPS ha rigettato la richiesta di accedere alla Naspi. Nello specifico, l’istituto, richiamando il messaggio n. 369/2018, ha rilevato che, per poter accedere all’indennità Naspi, la cessazione del rapporto deve avvenire per risoluzione consensuale. Diversamente, sempre a parere dell’INPS, in caso di dimissioni per giusta causa, è necessario che il dipendente provi che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Pertanto, in caso di dimissioni il lavoratore potrà accedere alla Naspi solo se correda la relativa domanda con documentazione (quale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., nonché ogni altro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

La lavoratrice, ritenendo illegittimo tale provvedimento di rigetto, ha evocato in giudizio l’INPS al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire la NASPI.

Il Tribunale di Torino, nell’accogliere il ricorso, ha disatteso la prassi dell’INPS, così come definita nel messaggio n. 369/2018, anche alla luce della normativa di riferimento, ed ossia del D.Lgs. n. 22/2015, che ha posto quale requisito fondamentale per l’accesso al trattamento Naspi (oltre a quello lavorativo e contributivo) la perdita involontaria dell’occupazione. Sul punto il Tribunale di primo grado rileva che, al fine di valutare se il lavoratore abbia “perduto involontariamente l’occupazione, occorre verificare se la scelta di dimettersi sia frutto di una decisione spontanea e volontaria del lavoratore oppure indotta da notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede imposto dal datore di lavoro”.

Prosegue quindi il Giudice, sostenendo che “è lo stesso Istituto che ritiene che il trasferimento ad altra sede dell'azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, configuri una notevole variazione delle condizioni di lavoro. Notevole variazione delle condizioni di lavoro che rende involontaria la perdita dell'occupazione e radica il diritto alla prestazione anche in ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; ipotesi, quest’ultima, in cui la perdita dell’occupazione dipende (anche) dalla scelta volontaria del lavoratore”.

Pertanto, secondo il Tribunale, le dimissioni rassegnate dalla citata lavoratrice devono ritenersi involontarie “perché determinate da una condotta datoriale che ha reso obbligata la scelta del dipendente, di qui la ricorrenza nella fattispecie in esame del requisito della “perdita involontaria” dell’occupazione”.

Su tali presupposti, il Tribunale ha quindi accolto il ricorso della lavoratrice e riconosciuto il diritto della medesima all’indennità di disoccupazione.

 

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