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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Gli aspetti giuslavoristici del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020
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Gli aspetti giuslavoristici del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020

Decreto Ristori

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (denominato “Decreto Ristori”), in vigore dal 29 ottobre u.s., il Legislatore è intervenuto nuovamente in ambito giuslavoristico modificando le precedenti disposizioni emesse nella fase emergenziale.
In particolare, stante l’acuirsi della curva epidemiologica, il decreto in parola rappresenta una regressione rispetto alle precedenti disposizioni, in quanto reintroduce diverse misure precedentemente abrogate in vista di una parziale ripresa dell’attività produttiva.
Per quanto ivi rileva, con i commi 9, 10 e 11 dell’art. 12 del cennato Decreto, il Legislatore ha reintrodotto un divieto generalizzato di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e precluso alle aziende di avviare procedure di licenziamento collettivo fino al 31 gennaio 2021.
Pertanto, a differenza delle precedenti disposizioni, sarà irrilevante che l’Azienda abbia terminato tutto il periodo coperto dal FIS, rimanendo esclusi esclusivamente i casi di cessazione d’impresa, di fallimento senza esercizio provvisorio e di accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che abbiano aderito al predetto accordo.
Quanto al FIS, i commi da 1 a 8 dell’art. 12 del DL n. 137 del 2020, prevedono ulteriori 6 settimane legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.
Relativamente al settore della Sanità privata ed accreditata l’accesso a detto beneficio è subordinato all’integrale autorizzazione della seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, co. 2 del DL n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto).
La concessione di tali ulteriori 6 settimane di FIS non ha costi per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.
Infine, anche per tali settimane di FIS, eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del richiamato DL n. 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre p.v., andranno imputati, ove autorizzati, alle sei settimane in parola.

Si segnala altresì che i datori di lavoro privati, in alternativa alla richiesta del FIS con causale COVID-19, ai sensi del co. 14 dell’art. 12, potranno richiedere un esonero contributivo, in forza del quale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
Con l’art. 22 del Decreto in commento, è stato altresì modificato l’art. 21-bis del DL n. 104/2020 e ss.mm.ii., estendendo la platea dei lavoratori con figli che possono accedere allo smart working.
In particolare, è stato previsto che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio minore di 16 anni (ante modifica, il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore dei sedici anni, nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza per i figli convivente minore di anni quattordici.
In caso di astensione dal lavoro, i genitori di figlio di età inferiore a 14 anni percepiranno dall’INPS un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa coperta da contribuzione figurativa.
Di contro nel caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori non avranno diritto alla corresponsione di alcuna retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Detto beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.
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