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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

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Legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente. Commesso l'illecito nell’eseguire l’ordine di un superiore gerarchico

Corte d’Appello di Roma, sentenza 4291 del 10.10.2016 e Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: ordinanza 30278 del 22.11.2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Le pronunce in commento affrontano il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento per giusta causa, comminatogli da una R.S.A. laziale per aver lo stesso sottratto un farmaco dietro ordine di un superiore gerarchico. Invero, secondo la Società, l’aver ricevuto un ordine da quest’ultimo non esonera il lavoratore dalle proprie responsabilità, attesa la consapevolezza della natura fraudolenta della condotta e la contrarietà della stessa alle procedure interne.
L'impugnazione del lavoratore veniva parzialmente accolta dal Tribunale, mentre la Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza e dichiarava la legittimità del licenziamento atteso “il grave inadempimento ai doveri imposti dal rapporto di lavoro” e lo “stato volitivo della condotta”.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il Lavoratore. Secondo questi infatti, nel valutare la legittimità del licenziamento, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere in considerazione la sussistenza di una presunta esimente, ovvero, l’ordine ricevuto.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata tale doglianza e, dunque, rigettato l'intero ricorso.
In particolare, la Sezione Lavoro, nel solco della già commentata Sentenza n. 23600 del 28.09.2018, ha sottolineato come, ai fini della sussistenza della giusta causa, a nulla vale che la condotta illecita tenuta da un dipendente sia stata posta in essere in esecuzione di un ordine impartito da un superiore gerarchico, se il lavoratore era comunque in grado di comprendere l'illegittimità dell'ordine ricevuto.
Infatti, secondo la Cassazione, nel caso specifico, l’ordine ricevuto da un superiore gerarchico non è sufficiente a giustificare ex se la condotta, poiché essendo “accertato che la richiesta di prelievo del farmaco non proveniva dalla Direzione Sanitaria, unico organo gerarchicamente sovraordinato al (omissis), ma da altro dipendente della società deputato allo svolgimento di mansioni amministrative” riteneva esclusa “la legittimazione ad impartire al dipendente licenziato direttive vincolanti in punto di corretta utilizzazione dei farmaci”.
Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso proposto dall’ex dipendente, ritenendo corretta la sentenza impugnata laddove ha sancito la legittimità del licenziamento del lavoratore e condannando lo stesso alla refusione delle spese legali.
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