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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Comunicazione di licenziamento valida se il lavoratore non ha comunicato il cambio di residenza
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Comunicazione di licenziamento valida se il lavoratore non ha comunicato il cambio di residenza

Ordinanza Cass. Sez. Lav. n. 28171 del 31 ottobre 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza oggi commentata affronta il caso di un lavoratore licenziato con raccomandata trasmessa all’ultimo indirizzo conosciuto dall’azienda, benché nel frattempo il dipendente si fosse trasferito altrove senza avvertire il datore e dunque non avesse ricevuto la relativa nota.

Il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli, deducendo l’oralità dello stesso ed il Tribunale accoglieva la domanda. Tuttavia, la Corte d' Appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata dal giudice di prime cure, respingeva l'impugnativa di licenziamento orale, ritenendo regolarmente intimato in forma scritta il licenziamento, sia in applicazione del principio di presunzione di conoscenza sancito dall'art. 1335 cod. civ., per avere il datore di lavoro depositato la raccomandata contenente la lettera di licenziamento restituita al mittente, su cui compariva la data di spedizione, la dicitura “avvisato 14/06/2008” nonché il timbro ‘'non richiesto entro il termine'', sia in ragione della tempestiva impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte del lavoratore, circostanze queste sufficienti a dipanare l'incertezza derivante dall'ulteriore dicitura ‘'sconosciuto'' in seguito apposta sulla busta raccomandata.

Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a diversi motivi, tra cui la circostanza che la Corte di Appello avesse erroneamente ritenuto perfezionata la fattispecie di c.d. ‘'presunzione di conoscenza'' della lettera di licenziamento da parte del lavoratore, anche a fronte di un elemento di segno probatorio opposto, rappresentato dalla apposizione della dicitura ‘'sconosciuto'' sulla busta, nonché dalla considerazione che l'impugnativa era stata effettuata sulla base di un modulo prestampato.

La Corte ha ritenuto tale motivo infondato, essendo – per gli Ermellini - valida l'intimazione del licenziamento inviata all'indirizzo comunicato all'azienda al momento dell'assunzione, in quanto lo stesso era stato variato senza informarne il datore di lavoro; orbene, in simili ipotesi il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio,” rispondendo ciò ad una specifica obbligazione prevista dal c.c.n.l.” (nel nostro caso a disporlo è l’ultimo capoverso dell’art. 12 CCNL Aiop).

Il medesimo principio – chiarisce la Corte - deve ritenersi valido anche in riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo originario del lavoratore, se quest'ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza.

Fermo tale principio, si legge comunque in ordinanza “occorre altresì sottolineare che, in ossequio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, tale presunzione non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e, dunque, dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata (sul punto, Cass. n. 3984/2015 e n. 4795/2023)”.

La Corte ha specificato tuttavia che la presunzione di conoscenza di cui sia contestato il pervenimento a destinazione non è peraltro integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. Nel caso di specie, la Corte di Appello, in conformità ai suesposti principi di diritto, aveva correttamente proceduto alla verifica della regolarità dell'invio della raccomandata da parte della società, attestata dai timbri e dalle sottoscrizioni degli addetti postali, e facendo ricorso anche ad altri elementi probatori a conferma (id est: l'impugnativa stragiudiziale).

In conclusione, la Suprema Corte rigettava il ricorso.

 

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