Search
× Search

Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
RSS
First678911131415Last

Notizie Aiop Nazionale

Non è obbligatorio esibire i documenti aziendali in corso di procedimento disciplinare
641

Non è obbligatorio esibire i documenti aziendali in corso di procedimento disciplinare

Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 30079 del 21 novembre 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

L’ordinanza in commento affronta un licenziamento disciplinare intimato ad un operaio addetto all'utenza sul territorio, per plurimi addebiti, accertati in seguito ad indagine investigativa, anche mediante controlli tecnologici, e consistenti nella falsa attestazione dell'orario di interventi programmati, nell'essersi dedicato ad attività diverse durante l'orario di lavoro, percependo indebitamente la relativa retribuzione, nell'utilizzo abituale e costante dell'automezzo aziendale per scopi del tutto personali.

La Corte di Appello di Napoli, nel confermare la pronuncia di primo grado che aveva accertato la liceità della suddetta risoluzione, ha ritenuto innanzitutto la legittimità delle indagini investigative eseguite quali "controlli difensivi" volti ad accertare il compimento di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione; ha poi respinto il motivo di gravame con cui si contestava il mancato accesso al fascicolo disciplinare, rammentando che "non è meritevole di tutela generalizzata il diritto di accesso ai documenti posti a fondamento delle contestazioni disciplinari e, nella specie, il lavoratore non ha richiesto la consultazione di un determinato specifico documento"; ha aggiunto che "è stata garantita un'idonea difesa atteso che la lettera di contestazione disciplinare, (...), muove nei confronti dell'odierno reclamante addebiti specifici inerenti circostanze di fatto ben determinate, a fronte delle quali nulla è stato contestato".

La Corte di Cassazione, a fronte del ricorso del lavoratore, ha confermato il provvedimento di secondo grado, ribadendo innanzitutto la legittimità dei controlli tramite investigatori anche laddove – così come recentemente statuito (v. Cass. n. 23985 del 2024 già commentata) – riguardino il "patrimonio aziendale", inteso in una accezione estesa, ed ossia “(...) costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico". Indi, la Cassazione ha affrontato la questione sollevata dal lavoratore afferente la mancata esibizione al lavoratore della documentazione investigativa in sede di procedimento disciplinare, statuendo che "L'art. 7 della L. n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine" (Cass. n. 27093 del 2018; Cass. n. 23304 del 2010)”.

Per tali motivi, gli Ermellini hanno confermato la piena legittimità del licenziamento disciplinare irrogato.

 

 

Previous Article Detassazione TFS ed esonero beneficiari assegni di inclusione
Next Article Piattaforma Nazionale di Telemedicina: Evento di presentazione Agenas

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top