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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro può essere richiesto anche in assenza di procedimento disciplinare
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Il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro può essere richiesto anche in assenza di procedimento disciplinare

Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 27940 del 4 ottobre 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La recente pronuncia oggi commentata affronta il caso di una Banca, datrice di lavoro, la quale ricorreva giudizialmente nei confronti di un suo dipendente al fine di chiedere il pagamento della somma di € 117.228,50, a titolo di risarcimento del danno, per avere questi, nella sua qualità di direttore di filiale, omesso di custodire alcuni documenti consacranti il contratto di prestito accordato ad una società, rimasta inadempiente rispetto alla restituzione dello stesso. Tale inadempienza aveva impedito alla banca di insinuarsi al passivo fallimentare della società cliente.

Si opponeva il lavoratore, assumendo che, non avendo la Banca agito disciplinarmente nei suoi confronti (“nel caso in esame alla iniziale contestazione non era seguito nessun provvedimento disciplinare”), ciò escludesse anche le relative richieste risarcitorie. Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Ancona accoglievano la domanda del datore, sul presupposto che fosse ininfluente l’aver esperito o meno l’azione disciplinare.

La Cassazione – nel confermare le pronunce di merito – ha rilevato, preliminarmente, che le azioni disciplinari e di risarcimento del danno “si pongono su piani distinti, indipendenti l'uno dall'altro”. Ciò in quanto la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni e  “e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo, quale dirigente di un istituto di credito in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda (Cass. n. 394/2009; Cass. n. 8702/2000; Cass. n. 2097/18)”.

Per la Cassazione, dunque, l'esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, può comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiché “l'interesse perseguito dal datore è costituito dal ripristino della situazione patrimoniale lesa”. In tale prospettiva la scelta di non far conseguire provvedimenti disciplinari è stata dunque - secondo la Corte – “legittimamente assunta dal datore di lavoro che non valuti sanzionabile la condotta”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la debenza della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno.

 

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