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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento legittimo se il dipendente si attribuisce straordinari senza preventiva autorizzazione
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Licenziamento legittimo se il dipendente si attribuisce straordinari senza preventiva autorizzazione

Cass. Sez. Lavoro n. 19178 del 14 giugno 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale  

La pronuncia oggi in commento affronta il caso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo soggettivo, avendo essa utilizzato la propria utenza di Amministratore di Sistema per l’inserimento, in auto-approvazione ossia senza la previa autorizzazione del responsabile, delle ore di straordinario effettuate tra il 5 e il 22 aprile 2016; di timbratura in ingresso il 4 aprile 2016 alle ore 10,31 con la causale "indisposizione", senza richiesta di autorizzazione scritta del responsabile; di inserimento nel sistema della pausa pranzo del 20 aprile 2016 dalle ore 13,06 alle ore 14,06 senza approvazione del responsabile.

La ex dipendente impugnava la risoluzione, vedendo respinte le proprie domande sia in primo che in secondo grado. Ricorreva dunque in Cassazione, sostenendo che vi fosse una prassi aziendale giustificante la sua condotta e che erroneamente i Giudici di secondo grado avessero ritenuto che tale prassi si sarebbe consolidata soltanto in assenza di un manuale operativo, sì esistente, ma ritenuto scaduto dalla ricorrente.

Orbene, gli Ermellini, nel sancire l’infondatezza delle censure sollevate da quest’ultima, specificavano innanzitutto che l'uso aziendale, integrato dalla reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, così da agire sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. 8 aprile 2010, n. 8342; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296; Cass. 19 gennaio 2017, n. 1321)”.  

Effettuata detta precisazione, la Corte affrontava la questione centrale, a fondamento degli illeciti disciplinari contestati, ed ossia "l’autoapprovazione” da parte della lavoratrice, non giustificata, ossia l’essersi concessa straordinari senza preventiva autorizzazione, essendo essa edotta della spettanza della preventiva autorizzazione da parte della propria responsabile alle richieste.

La Cassazione, dunque riteneva la valutazione della Corte di Appello congruamente argomentata, avendo essa escluso la coincidenza delle condotte della lavoratrice con la previsione di ipotesi sanzionabili in via conservativa dal CCNL applicato al caso di specie e, così ritenuto, in base alla pluralità delle condotte, alla loro gravità e intenzionalità, in considerazione delle mansioni svolte dalla lavoratrice, ed avendo considerato il suo comportamento idoneo a lederne irreparabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

Per tali motivi il ricorso in Cassazione veniva rigettato con condanna della ricorrente alle spese di lite.

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