Search
× Search

Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
RSS
First678911131415Last

Notizie Aiop Nazionale

Sollevata questione di legittimità sull’obbligo vaccinale per i sanitari: Consiglio Giustizia amm.va Regione siciliana
2969

Sollevata questione di legittimità sull’obbligo vaccinale per i sanitari: Consiglio Giustizia amm.va Regione siciliana

Ordinanza 22 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con la recente pronuncia in commento il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana ha valutato l'appello proposto contro l'Università di Palermo da un tirocinante iscritto al terzo anno del corso di Laurea infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie poiché non vaccinato, per la riforma dell'ordinanza del Tar che aveva respinto la sua domanda cautelare.

Il CGA Regione siciliana, dopo aver disposto approfondimenti istruttori, affidati ad un Collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio Superiore della Sanità operante presso il Ministero della Salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaledell’art. 4, commi 1 e 2 D.L. 44/21 (conv. in L. 76/21), nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, e dell’art. 1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione.

Dopo un approfondito esame, operato in ragione di quanto emerso dai richiamati approfondimenti istruttori, il Consiglio, seppur confermando il rispetto del primo indice di costituzionalità degli obblighi vaccinali, ed ossia che “il trattamento sia diretto a migliorare o a preservare lo stato di salute sia di chi vi è assoggettato, sia degli altri”, ha invece ravvisato criticità rispetto agli altri parametri ed ossia alla “problematica degli eventi avversi” ed al “consenso informato”.

Quanto al primo aspetto, secondo i giudici amministrativi siciliani, occorre infatti discostarsi dal precedente del Consiglio di Stato costituito dalla decisione n. 1381/22 che aveva escluso la ricorrenza di profili di dubbio in ordine alla proporzionalità dell’obbligo vaccinale, richiamandosi alla pronuncia n. 7045/2021, ove si era precisato come non risultasse (e non fosse stato dimostrato in giudizio) che il rischio degli effetti avversi non rientrasse “nella media, tollerabile, degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni”.

Tale inversione – spiegano i Giudici – scaturisce dalla circostanza che, successivamente al passaggio in decisione della richiamata pronuncia, è stato pubblicato dall’AIFA il rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19, da cui emerge una “situazione ben diversa” rispetto a quella di cui al “Rapporto Vaccini 2020”.

Il CGA, pur rilevando che la maggior parte degli effetti collaterali, elencati nel data base, evidenziano sintomi modesti e transitori, ha comunque individuato, motivando le proprie asserzioni, le seguenti criticità: una sottostima delle segnalazioni (che sono spontanee) di eventi avversi e consequenziale inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio dei vaccini anti-Covid 19 al fine di individuare la connessione tra la vaccinazione e gli eventi sfavorevoli; una farmacovigilanza attiva e passiva ancora in fase di implementazione, un inadeguato triage pre-vaccinale che non coinvolge i medici di base e, comunque, la mancanza nella cennata fase di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid.

Nella pronuncia è stato poi affrontato il tema del “consenso informato”, reputato ulteriore elemento di forte criticità dal CGA, poiché “risulta, evidentemente, irrazionale la richiesta di sottoscrizione di tale manifestazione di volontà all’atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell’esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro; e poiché tale determinazione deriva dalla circostanza che la legge, nell’aver introdotto e disciplinato il consenso informato, non ha dettato un’apposita clausola di salvaguardia nell’ipotesi trattamento farmacologico obbligatorio, se ne evince l’intrinseca irrazionalità del dettato normativo”.

Per tali motivi, dunque, i Giudici amministrativi hanno dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sopra riportate, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, di cui occorrerà attendere la relativa decisione.

 

  
 

Previous Article Clinica San Francesco, centro di training nazionale ed internazionale di chirurgia robotica ortopedica
Next Article La Regione Umbria concorda l’adeguamento delle tariffe

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top