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Notizie dalla Liguria

CCNL. Cittadini: “Bene l'apertura Ministro, sia così tempestivo anche per chi opera nelle strutture private”

Dichiarazioni pubblicate su Quotidiano Sanità lo scorso 23 novembre 2018

"L’apertura del Ministro Giulia Grillo alle richieste dei sindacati dei medici che operano nella componente di diritto pubblico del SSN, è un’ottima notizia. Chiediamo che possa essere attivato, con la stessa tempestività, un confronto anche con la componente del SSN di diritto privato, nella quale lavorano 12mila medici, 26mila infermieri e tecnici e oltre 32mila operatori socio-sanitari, che ogni giorno consentono di dare una risposta alla domanda di salute degli italiani, contribuendo, in modo determinante, all’offerta sanitaria del Paese”, lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute.

Gdpr. Valutazione di impatto per i trattamenti transfrontalieri

Il Garante individua le operazioni a rischio

D’ora in poi, pubbliche amministrazioni e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti ad offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione europea avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati. Il Garante per la privacy ha predisposto, come stabilito per le Autorità di controllo nazionali dal Gdpr, un elenco delle tipologie di trattamento che i soggetti pubblici e privati dovranno sottoporre a valutazione di impatto. L’elenco recepisce le osservazioni del Comitato europeo per la protezione dei dati al quale era stato sottoposto dal Garante per il prescritto parere.
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Notizie Aiop Nazionale

Il dipendente perde il posto di lavoro anche se utilizza solo in parte i permessi 104 per sue esigenze personali
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Il dipendente perde il posto di lavoro anche se utilizza solo in parte i permessi 104 per sue esigenze personali

Cassazione Sez. Lavoro Sentenza n. 6796 del 2 marzo 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La recentissima pronuncia in oggetto affronta il caso di un dipendente, fruitore dei permessi ex L. 104/92, licenziato per aver tenuto alcuni comportamenti estranei alle esigenze della madre assistita. Nello specifico, questi, per tre ore delle sedici complessive fruite, anziché prestare assistenza alla madre, si era recato dalla cugina veterinaria per le cure del suo cane che era stato male.

Il lavoratore impugnava la indicata risoluzione e la Corte di Appello di Perugia, in riforma alla pronuncia di primo grado, dichiarava risolto il rapporto, condannando la società ad una indennità risarcitoria, ciò sul presupposto che, seppur alcuni dei fatti contestati fosse sussistenti nella loro materialità, non fossero comunque tali da giustificare la misura disciplinare adottata per mancanza di proporzionalità, poiché “la fruizione di tali permessi per finalità diverse rispetto a quelle contemplate dal legislatore è avvenuta ..per un arco di tempo limitato, ossia per il 18,75% del tempo”.

Entrambe le parti si rivolgevano alla Suprema Corte, la società chiedendo la declaratoria di legittimità della risoluzione e il dipendente insistendo per la reintegra nel posto di lavoro.

Gli Ermellini, rigettando sia il ricorso principale che quello incidentale, dichiaravano il rapporto di lavoro definitivamente risolto, confermando la condanna della società a pagare all’ex dipendente un’indennità risarcitoria.

Specificava infatti la Corte che “nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l”insussistenza del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o si realizzi l’ipotesi sei fatti sussistenti ma privi di carattere di illiceità, ferma restando la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti dimostrati, con la conseguenza che, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa”.

La richiamata pronuncia, seppur riconoscendo al dipendente la tutela indennitaria forte, assume un importante rilievo poiché ha comunque stabilito la risoluzione del rapporto, a fronte di un utilizzo seppur minimo (18,75% rispetto al totale delle ore fruite) dei permessi per usi diversi da quelli di assistenza al paziente, ciò a conferma dell’indirizzo giurisprudenziale che i richiamati permessi non hanno una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al familiare, dovendo tale fruizione porsi obbligatoriamente in nesso causale diretto con lo svolgimento di un'attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto.

 

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