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Notizie dalla Liguria

Le Commissioni nazionali Aiop

Dopo la costituzione delle nuove Commissioni nazionali Aiop Lavoro (coord. Guerrino Nicchio), Sanità integrativa (coord. Francesco Berti Riboli) e Neuropsichiatria (coord. Paolo Rosati), continua il rinnovamento degli organi consultivi della Sede nazionale per il triennio 2018-2021. Il Comitato esecutivo, nella seduta del 30 ottobre, ha costituito la Commissione nazionale Aiop Piccole Strutture, coordinata da Mario Cotti, con Marcello Furriolo (Calabria), Gioacchino Maione (Campania), Vittorio Morello (Veneto), Lia Montanari (Emilia Romagna), Antonio Romani (Marche), Michele Quarenghi (Lombardia), Vincenzo Cascini (Calabria), Marco Ferlazzo (Sicilia). La nuova Commissione nazionale Aiop Riabililitazione/Lungodegenza, coordinata da Dario Beretta e Sergio Crispino, è composta da Gianfrando Camisa (Campania), Ettore Denti da Forlì (Sicilia), Sandro Iannaccone (Lombardia), Michele Lorè (Calabria), Alfredo Montecchiesi (Lazio), Averardo Orta (Emilia Romagna), Salvatore Verzì (Sicilia), Desiderata Berloco (Lazio), Marco Di Biase (Molise), Bruno Biagi (Emilia Romagna), Carla Nanni (Lombardia). La Commissione nazionale Aiop Lavoro, infine, è stata integrata con Ciro Esposito (Campania).

Super-ticket e liste d’attesa, Cittadini (AIOP): "Un tavolo di concertazione con il Ministero della Salute è fondamentale per affrontare il tema delle liste d’attesa”

Comunicato stampa del 31 ottobre 2018

“Le strutture sanitarie aderenti all’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e, quindi, sentono la responsabilità di dare risposta ai bisogni di salute dei cittadini, affrontando, tempestivamente, alcuni nodi ancora irrisolti, tra i quali il problema delle liste d’attesa. Da questo punto di vista, AIOP condivide l’auspicio espresso da p. Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Associazione che riunisce le strutture socio sanitarie religiose, che si possa, in tempi brevi, attivare un tavolo di confronto fra tutti i rappresentanti del Ssn e il Ministero della Salute, per identificare una strategia comune, che consenta la piena integrazione dell’offerta delle componenti di diritto pubblico e privato della rete del Ssn e così migliorare, dal punto di vista quali quantitativo, l’accesso di tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie”. Lo dichiara Barbara Cittadini, Presidente Nazionale AIOP, in risposta all’invito del Presidente dell’Aris, p. Virginio Bebber, a margine delle dichiarazioni del Ministro Giulia Grillo sulla proposta di abolizione dei cosiddetti “super-ticket”.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento collettivo: l'Ordinanza n. 2014 del 24 gennaio 2022 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro
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Licenziamento collettivo: l'Ordinanza n. 2014 del 24 gennaio 2022 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro

Nel licenziamento collettivo il datore di lavoro non può scegliere tra i dipendenti di una sola società del gruppo, se è unico il centro di imputazione del rapporto di lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La recentissima ordinanza in commento affronta il caso di una lavoratrice che ha impugnato il licenziamento, assumendo che, nel caso di specie, vi fosse la configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra due società del Gruppo, con consequenziale necessità che la verifica degli esuberi in relazione alla procedura collettiva attivata da una delle due dovesse essere effettuata tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forze nell’altra società e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro dell'originaria ricorrente, come in concreto avvenuto.

I Giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, ritenendo valide le osservazioni della lavoratrice, hanno dichiarato l’illegittimità della risoluzione del rapporto, decisioni che sono state integralmente confermate anche in Cassazione.

Ed infatti la Corte, richiamando conforme giurisprudenza di legittimità sul punto, ha espressamente sancito che, nel caso di specie, “gli elementi di collegamento fra le società avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per cui è causa”.

Hanno ribadito infatti gli Ermellini che “è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 31/07/2017, n. 19023; Cass. 31/05/2017, n. 13809, Cass. 20/12/2016, n. 26346; Cass. 12/02/2013, n. 3482)”.

Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da detti soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei requisiti sopra richiamati.

Orbene, nel caso affrontato, la Cassazione ha rilevato la “totale integrazione” fra le attività delle due società, tali da non consentire “di distinguere nell’ambito dell’attività prestata dalla dipendente quanto riferibile all'una o all'altra società; la prestazione deve ritenersi effettuata infatti in favore dell'unico soggetto datoriale risultante dalla integrazione della struttura organizzativa ed amministrativa”.

Ha concluso dunque la Corte che “conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura collettiva attivata da (OMISSIS) coinvolgesse i lavoratori in organico non solo alla detta società ma anche a (OMISSIS), cioè tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito dalla integrazione delle due società, come viceversa non è avvenuto”, posto che, in tema di licenziamento collettivo, la scelta dei lavoratori da licenziare in applicazione dei criteri di legge deve essere fatta nell'ambito dell'intero complesso aziendale, “a meno che la riduzione riguardi un reparto determinato, dotato di specifica autonomia e formato da particolari professionalità', non fungibili rispetto a quelle di altri reparti (con onere della prova a carico della parte datoriale delle situazioni che rendono impraticabile la comparazione- v, tra le altre, Cass. 01/08/2017, n. 19105; Cass. 16/09/2016, n. 18190; Cass. 12/01/2015 n. 203; Cass.03/05/2011 n. 9711; Cass. 23/06/2006, n. 14612)”.

Per tali motivi, il ricorso proposto dall’azienda è stato rigettato.

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